Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9870 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4336/2007 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il sig. GARDIN MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARRATELLI Benedetto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3987/2005 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, anche in relazione alla necessità di verificare quanto oggetto del primo motivo di ricorso sia indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio formato dal giudice di pace procedente.

PQM

Rinvia la discussione della causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA