Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 987 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17954/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avvocato Contaldi Mario, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ranieri Francesco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.

3, presso lo studio dell’avvocato Gianni Saverio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Andreucci Chiara, giusta procura a

margine del controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 43/2016 del 11.01.2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.M. contro R.L., ha disposto, in materia di assegno divorzile, per quanto ancora di interesse, a carico del R. il contributo per il mantenimento del figlio P. nella misura di Euro 600,00, stabilendo nel 75 % la quota delle spese straordinarie sempre a suo carico.

La Corte emiliana ha ritenuto che la capacità economica del R. debba essere valutata tenendo presente il suo patrimonio immobiliare, pervenutogli per successione al padre ed alla madre, che è stato stimato dalla consulenza tecnica d’ufficio in Euro 4.052.377,00. Sul punto, la stessa consulenza è stata ritenuta esente da critiche, essendosi proceduto alla stima del patrimonio con criterio sintetico comparativo e prendendo come riferimento immobili simili presenti in zona, in vendita o già venduti, interpellando anche agenzie immobiliari e così reperendo valori comparabili per tipologia, oltre alla personale conoscenza del CTU alla luce di corposo numero di stime effettuate nell’ambito delle procedure esecutive, fallimentari ed ereditarie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.L. affidandolo a tre motivi.

B.M. si è costituita in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, vizio di omessa motivazione sotto il profilo del mezzo integrativo della scienza del magistrato causato da erronee e deficitarie argomentazioni del C.T.U. su singole parti della consulenza che sono state oggetto di discussione tra le parti, sia dall’erroneo e deficitario apprezzamento del giudice su parti della consulenza tecnica.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU, ripetendone pedissequamente le espressioni, non considerando che il ragionamento del consulente tecnico difetta di un vero sillogismo tecnico e giuridico necessario per giungere ad una conclusione coerente.

In particolare, il CTU (ed il suo coadivatore), pur sostenendo di avervi attinto, non hanno adempiuto all’onere di indicare le fonti delle loro affermazioni in materia di stima – si fa riferimento agli “immobili simili presenti in zona”, senza indicare quali, si sostiene che “sono state interpellate agenzie”, senza indicare quali e senza produrre le risposte di dette agenzie, o “che sul mercato sono stati reperiti valori comparabili per tipologia edilizia” senza indicare quali, o “che sono state assunte informazioni presso gli operatori del settore”, senza indicare quali operatori, o fa riferimento di aver utilizzato per la comparazione oltre duemila stime, che, tuttavia, non produce nemmeno in forma di elenco e con riferimento ai numeri di RG etc. – così non consentendo alle parti di poter effettuare i doverosi controlli.

Il ricorrente evidenzia anche la decisività del vizio in cui è incorsa la Corte d’Appello, atteso che la valutazione del suo patrimonio immobiliare è stata la base fattuale su cui si è fondata la decisione del giudice in ordine alla misura del contributo al mantenimento.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui l’obbligo di motivazione, evincibile anche dall’art. 132 c.c., n. 4, è violato qualora essa sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile), solo in tal caso, concretandosi quindi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. (vedi recentemente Cass. n. 22598 del 25/09/2018).

Nel caso di specie, la motivazione, pur sintetica, non può ritenersi mancante, nè apparente, avendo il giudice di secondo grado – come già riportato nella parte narrativa – dato atto che si era provveduto alla stima del patrimonio con criterio sintetico comparativo e prendendo come riferimento immobili simili presenti in zona, in vendita o già venduti, interpellando anche agenzie immobiliari e così reperendo valori comparabili per tipologia, oltre alla personale conoscenza del CTU alla luce di un corposo numero di stime effettuate nell’ambito delle procedure esecutive, fallimentari ed ereditarie. Infine, è stato evidenziato nella sentenza impugnata che l’ausiliario aveva consultato le pubblicazioni OMI.

Orbene, sui criteri individuati dalla Corte d’Appello (immobili simili in zona, in vendita o già venduti, interpello alle agenzie immobiliari, casi periziati, valori OMI, etc), il ricorrente non ha adempiuto, in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. del 3.6.2016, n. 11482), all’onere di allegare in modo adeguato quali critiche avesse rivolto alla consulenza tecnica d’ufficio, poi recepita dalla Corte d’Appello, già dinanzi al giudice a quo, trascrivendone solo in minima parte i punti salienti, così non consentendo di valutare la decisività e rilevanza delle sue censure.

In particolare, il ricorrente ha dedotto a pag. 13 di aver già lamentato nei precedenti gradi che l’ausiliario non aveva indicato i presupposti di fatto su cui si basavano le sue valutazioni, ma senza precisare quali fossero esattamente tali valutazioni, nè le ragioni per cui aveva rivolto alla CTU la critica secondo cui i prezzi e le valutazioni riguardanti il patrimonio immobiliare non fossero in linea con le attuali trattative di mercato o con i prezzi mediamente corrisposti (di cui non sono neppure stati indicati i valori alternativi dallo stesso auspicati).

Il ricorrente ha riportato frammenti delle osservazioni alla consulenza tecnica e della relazione integrativa in risposta alle osservazioni, ma senza consentire di cogliere realmente le conclusioni (e le ragioni giustificative a loro supporto) della stima immobiliare effettuata dal CTU nonchè il tenore delle censure allo stesso rivolte nei precedenti gradi.

In conclusione, la genericità delle censure svolte dal ricorrente imporrebbero, per coglierne il contenuto e la portata, la necessità di un esame della CTU non consentito in sede di legittimità. In proposito, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che il principio di autosufficienza e specificità del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. (Cass. n. 1926 del 03/02/2015; conf. n. 19018/2017).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame dei fatti storici la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e/o dagli atti processuali e che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di considerare che sia la sentenza di primo grado che il CTU avevano indicato la scadenza dei contratti di affitto, elemento che è stato ingiustificatamente aggiunto al suo reddito da lavoro dipendente, omettendo altresì la sua diminuzione delle risorse economiche a seguito della nascita della figlia e della formazione di nuovo nucleo familiare.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico – l’intervenuta scadenza dei contratti di affitto dei suoi immobili – che il giudice d’appello ha ritenuto insussistente (avendo considerato nella valutazione dei redditi comparativi proprio tali affitti), di talchè tale censura si appalesa di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione di un fatto rispetto a quella operata dal giudice di merito. D’altra parte, dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso (pag. 25), emerge che la circostanza della scadenza dei contratti di affitto era stata – dall’odierno ricorrente – prospettata nella memoria di costituzione in appello in modo estremamente generico, affermandosi apoditticamente la scadenza dei contratti di affitto, senza precisare nè le ragioni di tale scadenza, nè gli elementi fattuali concreti in base ai quali pervenire a tale conclusione. Non a caso, il ricorrente, nel riportare – sempre a pag. 25 del proprio ricorso – alcuni passaggi della CTU (pagg. 29/30) dai quali sarebbe emersa l’esatta durata dei contratti di locazione, la data di decorrenza e di scadenza dei medesimi, neppure ha affermato di aver riprodotto tali passaggi nella memoria d’appello, con la conseguenza che non può ora dolersi della mancata valutazione di elementi che non sono stati dallo stesso rappresentati al giudice d’appello.

Quanto all’omessa considerazione, ai fini della valutazione comparativa delle risorse economiche dei due coniugi, della nascita della figlia della seconda unione, dalla lettura della sentenza emerge che tale elemento è stato appositamente indicato e valutato (vedi pag. 3), sia pur in una valutazione complessiva che comprendeva tutti gli altri elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame dei fatti decisi e controversi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, concernenti la comparazione delle condizioni economiche e reddituali dei coniugi e la valutazione dei bisogni dei figli nati dalle diverse unioni, come presupposto del riconoscimento del contestato assegno divorziale posto a suo carico.

6. Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi reddituali dei due coniugi rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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