Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9869 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Napoli con ordinanza N.R.G. 49247/07 del 4/12/07 nel procedimento
pendente fra:
S.P., S.R.;
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SOVRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA Di SALERNO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIEREELICE PRATIS, che si
riporta alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Nel giugno 1997 S.P. e S.R. convenivano davanti al Tribunale di Salerno la Sovraintendenza Archeologica di Salerno ed il Ministero dei Beni Culturali per sentirli condannare, con riferimento a taluni fondi ubicati a (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS), distretto della Corte Appello di Napoli), al pagamento dell’indennità dovuta per occupazione legittima e al risarcimento del danno per occupazione illegittima. Con sentenza n. 116 del 15 gennaio 2007 il Tribunale adito declinava la propria competenza, dichiarando competente ex art. 25 c.p.c., il Tribunale di Napoli.
2. Riassunta la causa nel termine fissato, alla prima udienza detto Giudice, dopo avere separato la domanda relativa all’occupazione legittima da quella avente per oggetto il risarcimento dei danni per l’occupazione appropriativa, sollevava conflitto di competenza, assumendo che sulla prima di tali domande era competente la Corte di appello di Napoli.
3. Non risulta che le Parti abbiano depositato memoria difensiva.
4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza, competente essendo la Corte di Appello di Napoli.
5. Il regolamento in esame è inammissibile. Infatti, il regolamento di competenza può essere chiesto d’ufficio quando, a seguito della pronuncia declaratoria della competenza da parte del primo giudice adito e della contestazione, da parte del giudice adito in riassunzione, dell’indicazione operata dal detto primo giudice che il secondo ritiene invece competente, si sia determinato un conflitto tra quei due giudici in ordine alla rispettiva competenza, non anche quando il secondo giudice ritenga, a sua volta, competente un terzo giudice, nel qual caso non sussiste alcun conflitto ed il secondo giudice può limitarsi a pronunciare sulla ritenuta competenza del terzo giudice.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il proposto regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010