Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9869 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4716 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

S.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli avvocati

Paolo Massimiliano Fais (C.F.: FSA PMS 65R17 I452A) e Francesca Moro

(C.F.: MRO FNC 76E64 I452R);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCO DI SARDEGNA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.G. rappresentato e

difeso dagli avvocati Giuseppe Cudoni (C.F.: (OMISSIS)) e Claudio

Sadurny (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

M.M.A., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari –

Sezione di Sassari n. 277/2018, pubblicata in data 20 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.E. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso dal Banco di Sardegna S.p.A. nei confronti di M.M.A..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Nuoro.

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione di Sassari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Banco di Sardegna S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 giugno 2018.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l’esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c., oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 20 dicembre 2018.

Il ricorso risulta notificato in data 22 gennaio 2019 (con richiesta di notificazione in data 21 gennaio 2019).

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA