Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3623-2019 proposto da:

ASL NAPOLI (OMISSIS) CENTRO in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE

FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA

ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore Dott. C.V., domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CONCETTA SAETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4357/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 28.9.2018 n. 4357 la Corte d’appello di Napoli, accoglieva l’appello proposto da Centro Studi della Scoliosi s.r.l. ed in totale riforma della decisione di prime cure, riconosceva dovuto dalla ASL Napoli (OMISSIS) Centro l’importo di Euro 683.926,71 spettante alla società per prestazioni sanitarie riabilitative L. n. 833 del 1978, ex art. 26, erogate a favore degli assistiti del SSR nel periodo luglio-ottobre 2007.

Il Giudice di seconde cure rilevava che il Tribunale aveva accertato che il tetto di prestazioni assegnato alla società ed applicabile al rapporto dell’anno 2007 non fosse quello determinato dalla DGRC n. 377 del 1998 -come sostenuto dalla ASL che ne eccepiva il superamento – ma quello di 208.329 prestazioni stabilito con Delib. n. 35 del 2006 del Direttore generale della ASL, delibera la cui legittimità era stata riconosciuta dalla deliberazione GR Campania n. 491/2006, e che su tale statuizione di rigetto della eccezione di merito proposta dalla ASL quest’ultima, in quanto soccombente, avrebbe dovuto interporre appello incidentale e non limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., della eccezione, peraltro formulata tardivamente con comparsa di risposta depositata oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1 e art. 359 c.p.c.. In ogni caso la eccezione tardivamente riproposta dalla ASL non forniva alcuna specifica critica alla statuizione del primo Giudice, nè allegava il superamento del tetto massimo previsto dalla predetta delibera direttoriale, limitandosi ad affermare di aver corrisposto l’intero importo dovuto in base alla COM (capacità operativa massima) assegnata, rendendosi così irrilevante la circostanza di un ipotetico superamento della COM nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2007, avendo già fornito la società la prova delle prestazioni eseguite sino ad ottobre 2007 e per le quali soltanto aveva richiesto il pagamento.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dalla ASL con ricorso affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ASL censura la sentenza di appello denunciando il vizio di motivazione apparente in punto di mancato superamento della COM, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Dalla non perspicua esposizione sembrerebbe desumersi che la ricorrente contesta alla Corte territoriale:

a) di aver ritenuto soggetta la ASL alla impugnazione incidentale in punto di individuazione della COM applicabile, sebbene avesse riferito alla “appellante” la eccezione di merito disattesa in primo grado;

b) di non avere esplicitato e risolto la questione concernente il riparto dell’onere probatorio circa il superamento od il rispetto del tetto massimo di prestazioni assegnato alla struttura sanitaria (COM), essendosi limitata ad accertare soltanto il mancato superamento della COM applicabile alla fattispecie;

Il motivo è infondato in relazione alla prima ed inammissibile in relazione alla seconda censura.

Quanto alla prima, si tratta evidentemente di un mero errore materiale (cfr sentenza in motivazione, pag. 5) il riferimento all’appellante (Centro Studi) anzichè alla appellata (ASL) della prospettazione difensiva (secondo cui era stato superato il tetto fissato dalla COM determinata con DGRC n. 377 del 1998) disattesa dal primo Giudice che aveva, invece, individuato la COM applicabile in quella fissata in 208.392 prestazioni con Delib. n. 35 del 2006 del Direttore Generale della ASL: l’errore è agevolmente evidenziato dalla successiva esposizione della motivazione della sentenza laddove si riferisce che la ASL aveva sempre e soltanto eccepito il superamento della COM determinata con la DGRC n. 377 del 1998 (ibidem pag. 6 motivazione).

Quanto alla seconda, la critica è priva di interesse, posto che come riconosce la stessa ASL ricorrente, il Giudice di appello ha ritenuta raggiunta, alla stregua del materiale istruttorio acquisito in giudizio, la prova del mancato superamento del tetto massimo di prestazioni, rendendosi quindi del tutto pleonastica la ricerca della parte sulla quale in origine doveva gravare il relativo onere probatorio.

Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia su una eccezione di merito in violazione dell’art. 112 c.p.c..

La ASL reitera ancora la censura già svolta con il precedente motivo, secondo cui la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la questione dedotta con motivo di gravame concernente la individuazione della parte onerata a fornire la dimostrazione del mancato superamento della COM.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni in precedenza esposte.

Può solo aggiungersi per obiter che la questione di riparto ex art. 2697 c.c., in subiecta materia ha ricevuto soluzione nelle sentenze di questa Corte con l’affermazione del principio in fase di consolidamento secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice A.S.L. (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 23324 del 27/09/2018; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26234 del 16/10/2019).

Con il terzo motivo la ricorrente impugna la sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è di difficile comprensione. Viene riportato un passo della motivazione della sentenza di prime cure da cui emerge che il Tribunale, dopo aver rilevato in via generale che i tetti massimi previsti dalla DRGC n. 377 del 1998, 1270 e 1272/2003 pongono un limite alla retribuzione delle prestazioni riabilitative non remunerabili ove effettuate in eccesso, afferma poi di “dover mutare opinione e considerare, quale fatto costitutivo, non tanto il mancato superamento della COM, ma il suo rispetto. L’esecuzione cioè delle prestazioni nell’ambito della capacità operativa massima”.

Indipendentemente dal rilievo della equivalenza semantica delle espressioni mancato superamento-rispetto del tetto massimo, sembrerebbe dalla lettura di un passo motivazionale successivo, estrapolato e riprodotto nel motivo di ricorso, che il Tribunale abbia voluto riferire al Centro Studi l’onere della prova del mancato superato della COM quale fatto costitutivo del credito, rigettando la pretesa in quanto ha ritenuto non assolta tale prova in riferimento al tetto massimo previsto dalla COM ed alla limitazione delle prestazioni chieste a compenso ai soli mesi luglio-ottobre 2007 senza indicazione cioè di quelle prestate fino alla fine dell’anno.

Orbene su entrambe le questioni la Corte d’appello ha svolto il proprio esame, assumendo, da un lato, la incontestabilità dell’accertamento computo dal Tribunale in ordine alla COM applicabile alla fattispecie (non quella determinata dalla DGRC n. 377 del 1998 ma quella stabilita con delibera direttoriale n. 35/2006); dall’altro ritenendo che fosse stata fornita la prova del mancato superamento del tetto massimo applicabile, essendosi limitata la struttura a sanitaria a chiedere i corrispettivi per le sole prestazioni eseguite nel periodo luglio-ottobre 2007, ricomprese interamente entro il tetto stabilito dalla COM.

Tali statuizioni di merito -indipendentemente dalla loro fondatezza- non vengono specificamente investite con i motivi di ricorso per cassazione, dovendo pertanto rigettarsi il ricorso con conseguente condanna della ASL alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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