Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6342/2007 proposto da:
O.U., elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Prati
Fiscali n. 284, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Margiotta,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIFELLI Nicola, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI VERONA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6210/2005 del GIUDICE DI PACE di VERONA, del
2/12/05, depositata il 30/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si
riporta alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – O.U. impugna la sentenza n. 6210 del 2005 del Giudice di Pace di Verona, del 2 dicembre 2005, pubblicata il 30 dicembre 2005 e non notificata, con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 4243/2001/507 del Prefetto di Verona del 10 novembre 2003, relativa a 3 verbali di accertamento di violazione alla L. n. 386 del 1990, art. 1, come modificato dal D.L. n. 507 del 1999, art. 28 per aver emesso un assegno per Euro 26.355,76 senza autorizzazione e altri 2 assegni per Euro 6197,48 e Euro 2160,02 senza provvista. Deduceva in sede d’opposizione la nullità dell’ordinanza ingiunzione (a) per essere stata emessa oltre 30 giorni di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2;
(b) per carenza di motivazione, (c) per mancanza di dolo del suo operato. In particolare sosteneva che le contestate infrazioni dovevano essere valutate nel contesto della situazione aziendale della ORMAR S.p.A. della quale il ricorrente era socio e amministratore unico, che nel periodo relativo all’emissione di assegni versava in situazione di “estremo caos”, situazione che avrebbe poi portato successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Sosteneva che quanto agli assegni senza provvista che essi erano stati consegnati alle ditte creditrici senza data a garanzia di pagamenti dovuti e che, quanto all’assegno emesso senza autorizzazione, un dirigente della stessa società aveva provveduto, senza informarlo, a chiudere il conto presso la Banca S. Paolo IMI prima che l’assegno postdatato fosse messo all’incasso.
2. – Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, dichiarando inammissibile la querela di falso avanzata all’udienza del 21 febbraio 2005, data alla quale il thema probandum era stato già definito. Rigettava anche l’eccezione di tardività nell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, che era intervenuta nei 5 anni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 28. Respingeva anche l’eccezione di carenza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione che evidenziava invece puntualmente l’iter logico seguito per arrivate al provvedimento. Quanto infine alla carenza di dolo, il Giudice di Pace rilevava che nella violazione in questione si era chiamati a rispondere anche per negligenza e imprudenza e quindi anche per colpa.
3. – L’odierno ricorrente formula tre motivi di ricorso. Col primo deduce “violazione falsa applicazione degli artt. 215, 221 e 313 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 24 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Col secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23 e della L. n. 386 del 1990, artt. 1 e 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″. Infine, col terzo motivo di ricorso viene dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
6. La trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo. L’avviso di udienza è stato notificato al domicilio eletto presso l’avv. Margiotta, che risulta deceduto dalla relativa relata. E’ stata fatta poi nuova notifica in cancelleria presso la Corte. Peraltro risulta depositata in data 15 dicembre 2009 nuova elezione di domicilio del ricorrente presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, in ROMA, via Luigi Calamatta 16 e nessuno per il ricorrente è comparso all’udienza camerale.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare avviso dell’udienza che verrà fissata al nuovo domicilio eletto del ricorrente, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, in ROMA, via Luigi Calamatta 16.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010