Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 23/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9868 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17755-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore Generale in carica p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BONGIOVANNI PIETRO BHGPTR49L13F839W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI, 150(V.B.5/1),
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO,
rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA giusta
mandato a margine del controricorso;

– contron’corrente –

9-1

Data pubblicazione: 23/04/2013

avverso la sentenza n. 355/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 27/09/2010,
depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del sig. Pietro Bongiovanni avverso l'avviso di accertamento con cui l' Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di un'unità immobiliare di pertinenza del contribuente. Il contribuente si è costituito con controricorso. Il ricorso deve essere rigettato. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'avviso di accertamento per una pluralità di ragioni, tra le quali la ritenuta genericità e insufficienza della motivazione dell'avviso impugnato. Questa statuizione forma oggetto del motivo di ricorso con cui l'Agenzia, richiamando l'articolo 7 1. 212/00, censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della disciplina della motivazione dell' avviso di variazione di classamento. Il motivo va disatteso, perché l'assunto della difesa erariale secondo cui, in relazione agli immobile urbani a destinazione ordinaria, l'avviso di accertamento catastale sarebbe sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati tecnici (categoria, classe, consistenza e rendita) contrasta col principio recentemente espresso da questa Corte (si veda l' ordinanza n. 19956 del 14 novembre 2012, che fa seguito alla sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012) - che "La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell'articolo 1 I. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando, in tal caso, l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 l. 311/04, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell' insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; Ric. 2011 n. 17755 sez. MT - ud. 13-03-2013 -2- COSENTINO; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell 'articolo 3 I. 662/96 in ragione della constatata manifèsta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento." Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione della suddetta ordinanza, la revisione della classificazione di un immobile - sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge 311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 336 dello stesso articolo, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 58 dell'articolo 3 della legge 662/96 - deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata, nel rispetto del disposto dell'articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". Proprio la molteplicità delle possibili causali che possono in concreto esser poste alla base di un atto di riclassamento, infatti, impone che la motivazione di un tale atto dia conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità di difesa. La motivazione dell'atto di riclassamento, in sostanza, non può risolversi in un generico elenco di causali astratte, prive di riferimenti specifici alla fattispecie concreta e non univocamente collegate al parametro normativo richiamato nell'atto stesso. Il rigetto della doglianza della ricorrente avverso la statuizione della Commissione Tributaria Regionale relativa alla illegittimità dell'atto di riclassamento per l' inadeguatezza della relativa motivazione elide l' interesse della stessa ricorrente ad una pronuncia sugli altri motivi di ricorso, perché il difetto di motivazione dell'atto dell'Ufficio costituisce ragione autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di annullamento di tale atto contenuta nella sentenza gravata. Si propone il rigetto del ricorso.», che il contribuente è costituito; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato; che le spese vanno compensate, in considerazione di pregressi difformi indirizzi di legittimità. Ric. 2011 n. 17755 sez. MT - ud. 13-03-2013 -3- CI P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

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