Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.19/04/2017),  n. 9868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19095-2015 proposto da:

C.K., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati

FRANCESCO SAVERIO IVELLA, ENRICO IVELLA, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.K. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 339/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2015 R.G.N. 189/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FRANCESCA GIANSANTE per delega verbale Avvocato

EMANUELE SPATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

Con sentenza 30 maggio 2015, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inefficace il licenziamento intimato il 14 giugno 2013 da Team Service s.c.ar.l. a C.K. e risolto il rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, di somma pari a sei mensilità globali di fatto, oltre accessori: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, con rito c.d. Fornero, di annullamento del licenziamento e di condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, in misura delle mensilità globali di fatto maturate dal licenziamento, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 nella novellazione della L. n. 92 del 2012, art. 1 applicabile ratione temporis, poi limitato dal giudice dell’opposizione a dodici mensilità.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva integrate, in motivato e argomentato dissenso dal Tribunale, le condizioni a carico della società datrice (che, avendo cessato il rapporto di appalto con il Comune di Padova nel quale era subentrata I.I.S. Italia AS Barbato s.r.l., aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato dalla propria dipendente, preceduto dalle debite comunicazioni alle oo.ss. e alla subentrante, che la assumeva sia pure con un orario lavorativo settimanale ridotto del 30% rispetto al rapporto con la precedente datrice) per l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni sul licenziamento collettivo, a norma del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4bis (conv. in L. n. 31 del 2008).

Sicchè, essa negava alcun inadempimento della società reclamante in merito alle modalità e alle condizioni della nuova assunzione, per essere estranea al suo ambito di gestione in difetto di accordi con la subentrante ma essendo ognuna tenuta ad obblighi autonomi e distinti per disciplina legale e di CCNL di riferimento.

La Corte veneziana ravvisava piuttosto il mancato rispetto, a pena di inefficacia del licenziamento, della comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, prescritta dalla L. n. 604 del 1966, art. 7 all’epoca applicabile, in quanto abrogata successivamente dal D.L. n. 76 del 2013, art. 7 conv. in L. n. 99 del 2013. E ciò comportava l’applicazione della mera tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 18, comma 6 come sopra novellato, liquidabile nella misura minima (tra le sei e le dodici mensilità), per la particolare tenuità della violazione. Con atto notificato il 24 luglio 2015, C.K. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale pure con unico motivo, replicato da controricorso della lavoratrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4bis conv. in L. n. 31 del 2008, L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, art. 4 CCNL “Pulizie – Multiservizi”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per esclusione dell’applicazione della disciplina prevista dalla L. n. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi, nell’erronea sovrapposizione delle nozioni di “subentro del nuovo appaltatore” con quella di “cambio d’appalto” (riferendosi la denunciata norma di deroga alla prima ipotesi, nel caso di specie invece verosimilmente ricorrendo la seconda, evincibile dalla giustificazione del licenziamento per “cessazione appalto”) e soprattutto nell’omessa valutazione in concreto della ricorrenza dei suoi presupposti di deroga alla procedura di licenziamento collettivo (di invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, ovvero di modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali ritenute giustificate da un esame congiunto delle parti sociali), non verificatisi nel caso di specie (per la riduzione dell’orario di lavoro in assenza di alcun accordo collettivo): con ingiustificata perdita di tutela della lavoratrice coinvolta (insieme con gli altri 85 lavoratori con lei analogamente licenziati), anche a fronte dell’inapplicabilità del regime di solidarietà previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 non integrando la successione negli appalti un’ipotesi di trasferimento d’azienda.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già ritenuto, proprio in riferimento a due controversie interessanti Team Service s.c.ar.l., che il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4bis conv. in L. n. 31 del 2008 non comporti l’applicazione delle disposizioni della L. n. 223 del 1991, art. 24 e succ. mod. nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con tali organizzazioni sindacali, a condizione che i lavoratori impiegati siano riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati da dette organizzazioni sindacali, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con esse. Ma che tali presupposti non ricorrano nel caso di specie, per la stipulazione dalla società subentrante nell’appalto di un contratto di lavoro a tempo parziale anzichè a tempo pieno come il precedente, nè risultando le modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali giustificate da un esame congiunto delle parti sociali, non avvenuto (Cass. 22 novembre 2016, n. 23732; Cass. 2 novembre 2016, n. 22121): sicchè, in continuità al richiamato indirizzo, devono essere applicati al licenziamento in questione le disposizioni stabilite dagli artt. 4 e 5, come richiamati dalla L. n. 223 del 1991, art. 24.

Con unico motivo la società controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo dell’accettazione dalla lavoratrice del nuovo lavoro presso l’impresa subentrante nell’appalto alla stregua di rinuncia esplicita o implicita all’impugnazione del licenziamento.

Il motivo è inammissibile.

Il fatto è stato esaminato e valutato dalla Corte territoriale, sia pure per relationem a precedente di legittimità (all’ultimo capoverso di pg. 11 e primo periodo di pg. 12 della sentenza), nella piena rispondenza di un tale rinvio alla giurisprudenza di legittimità alla soddisfazione dell’obbligo di motivazione (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066), sicchè la denuncia verte sulla valutazione fattane.

Ma essa rende il vizio denunciato inconfigurabile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: oggetto di recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, in relazione a “fatto storico”, il cui esame sia stato appunto omesso, al “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, al “come” e al “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”, con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso incidentale e l’accoglimento del principale, con la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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