Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4623 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

L.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesca Passino (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ANTARES CREDIT SOLUTIONS, S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), quale

rappresentante di SICARC SOCIETA’ ITALIANA PER LA CARTOLARIZZAZIONE

DEI CREDITI S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, legale rappresentante pro tempore, G.V.

rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Bassu (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Tribunale di Sassari n.

1302/2017, pubblicata in data 13 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G. ha proposto una opposizione nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da S.I.G.C. – Società Italiana Gestione Crediti S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata Antares Credit Solutions S.r.l., nel corso del giudizio) nei confronti della società L.G. & C. S.a.s., qualificandola come opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c..

L’opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sassari.

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’appello del L., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

Ricorre il L. avverso la sentenza di primo grado, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Antares Credit Solutions S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via del tutto pregiudiziale deve rilevarsi l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., e la conseguente inammissibilità del presente ricorso per cassazione.

Si premette che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01).

Poichè l’opposizione avanzata dal L. è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado (il Tribunale di Sassari) come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta proposta tardivamente), l’unico mezzo di impugnazione della stessa era il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell’art. 111 Cost. nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c. ovvero art. 327 c.p.c., comma 1.

Il L. riferisce invece di avere proposto appello avverso la predetta decisione, appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, dalla Corte di Appello di Cagliarti – Sezione distaccata di Sassari la quale ha ritenuto che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento nel merito.

Solo a seguito dell’ordinanza della corte di appello ha proposto il presente ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, e dell’art. 360 c.p.c., quando però il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, era ormai definitivamente scaduto (la sentenza di primo grado, come riferisce il ricorrente, è stata pubblicata in data 13 ottobre 2017 e non notificata; il presente ricorso è stato notificato in data 25 gennaio 2019; il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, per impugnare la decisione di primo grado era nella specie di sei mesi, avendo il giudizio avuto inizio nel 2016 e dunque scadeva in data 13 aprile 2017), con conseguente avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Non può avere alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che oggi venga proposto effettivamente ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in quanto la proposizione di un mezzo di impugnazione radicalmente inammissibile (inammissibilità comunque rilevabile, anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) non può ritenersi idonea ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata e, d’altra parte, il ricorso per cassazione può essere proposto avverso la sentenza di primo grado nel termine indicato dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, esclusivamente nel caso in cui il gravame sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, per l’insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, ma non nel caso in cui sia stato proposto un appello di per sè radicalmente inammissibile, avverso sentenza non assoggettabile a tale mezzo di impugnazione, sebbene l’inammissibilità non sia stata rilevata dal giudice di secondo grado.

Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto:

“nel caso in cui sia impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come nell’ipotesi dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (o comunque, in virtù del cd. principio dell’apparenza, nell’ipotesi in cui l’azione proposta sia qualificata come tale dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla sua effettiva natura), e l’appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, essendo stata ritenuta l’insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli artt. 325,326 e 327 c.p.c., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3”.

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’esposizione delle censure con lo stesso proposte.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione di natura processuale posta a base della decisione, peraltro oggetto di rilievo di ufficio di questa Corte.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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