Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9868 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9868 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

t

SENTENZA

sul ricorso 14609-2013 proposto da:
TOPPINO VINCENZO TPPVCN40E14C173L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
WEIGMANN;
– ricorrente –

2015
474

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI CUNEO ALBA
MONDOVII E SALUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 14/05/2015

MAZZOLI, che lo rappresenta e difende;
controri corrente nonchè contro

‘PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO;

intimato

depositata il 17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato WEIGMANN Marco, difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento delle difese
esposte ed in atti;
udito l’Avvocato COMELLA Carla, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato MAZZO= Paolo, difensore del
resistente che ha chiesto accoglimento delle difese in
atti ed esposte con rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso

“7

tr

-‘ 14

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Il Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo

formulò alla

Commissione Regionale di Disciplina per il Piemonte e la Valle d’Aosta
richiesta di apertura di procedimento disciplinare contro il notaio dr.

assumendo che lo stesso non avrebbe raggiunto, per il biennio 2008/2009,
il punteggio minimo di “crediti formativi” richiesto dal regolamento
sulla formazione professionale permanente, richiamato dall’art.2 del
codice deontologico.
Il dr Toppino,

ascoltato in sede disciplinare, esplicò le proprie

difese, affermando che soltanto dal 9 luglio 2009 erano state previste
le

z

conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione

biennale, non essendo in precedenza prevista alcuna sanzione.
La Commissione emise in data primo dicembre 2012 provvedimento con il
quale applicò la sanzione dell’avvertimento.

Tappino, ai sensi dell’art. 147, lett. b, della legge notarile,

)N..Contro tale decisione il notaio propose reclamo alla Corte di Appello di
\
Torino che lo rigettò con ordinanza depositata il 17 dicembre 2012.
I Giudici ritennero che :
– l’obbligo del notaio di curare la propria preparazione professionale
era previsto dall’art. 2 del codice deontologico dei notai elaborato
nel 2004 ed emanato in base a quanto disposto con la legge n. 577 del
1949, come modificata dalla legge n. 220 del 1991;
– nel 2005 il regolamento sulla formazione permanente, al quale aveva
rimandato il codice deontologico, aveva introdotto il sistema dei
crediti formativi;
1

-

trovava

il precetto deontologico in questione

fondamento nel

complesso disposto di cui agli artt. 2 del codice deontologico dei
notai e 1 del regolamento sulla formazione permanente;
riconducibile, per

la vigenza dello stesso era

legge

all’efficacia della disposizione della

relationem

statale, che aveva

demandato all’organo collegiale della categoria la enunciazione dei
principi deontologici la cui attuazione era stata legittimamente attuata
con il regolamento emanato dal Consiglio Nazionale;

il notaio aveva avuto comunque conoscenza del regolamento, in

considerazione dell’invio della lettera inviatagli dal Presidente del
consiglio notarile il 21 aprile 2008.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Toppino
sulla base di tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Il primo motivo solleva
dell’art. 147, primo

coma lettera

notarile come introdotta
2006, n . 249) per
comma,

a e,

“questione illegittimità costituzionale

eccesso

b

della legge sull’ordinamento

da// ‘ ar t .

30

del D. Lgs 1.8

di delega rispetto all’art. 7, I

n. 2 della L 2 8 . 1 1 . 2 0 0 5,

In su $ si s te n z a , conseguentemente della

n.

246,

fa ttispecie punitiva a .

Al riguardo, il ricorrente ricostruisce il quadro normativo in materia
di aggiornamento professionale dei notai nel modo seguente : il codice
deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in
2

virtù della
legge

legge 949 1 n. 577, modificato dall’art. 16 della

27.6.1991, n. 220, (art. 2, l ° comma, lettera f)

previsto l’obbligo

dél

aveva

notaio di curare il proprio aggiornamento

professionale, lasciandolo alla scelta discrezionale di ogni notaio,

secondo comma all’art. 2 del codice deontologico, che rimanda ad apposito
regolamento la modalità della formazione permanente; il codice
deontologico, così integrato all’art. 2, aveva avuto notorietà legale,
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
30.7.2008 ; il regolamento sulla formazione permanente, di volta in volta
aggiornato con una versione finale del 9.7.2009, prevedeva che “il
mancato

assolvimento dell’obbligo

condotta che è

di

formazione biennale costituisce

valutata dal Consiglio Notarile al sensi dell’art.

della legge notarile ai fini dell’avvio del procedimento

147

disciplinare”;

tale regolamento, in questa versione finale, era stato reso legalmente
conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 9.2.2011.
Tanto premesso, il ricorrente deduce

che il capo di imputazione

contestato dal Consiglio Notarile al notaio Toppino si richiama all’art.
147, I comma lettera b della legge 16.2.1913, n. 89, sull’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili nella formulazione introdotta
dall’art. 30 del D.Lgs 1.8.2006 n. 249, che aveva previsto delle
fattispecie punitive non contemplate dall’originario testo. Denuncia
l’eccesso di delega da parte del legislatore delegato che ha dichiarato
punibile il notaio che violi

in

modo non occasionale le norme
3

fino a quando il 5.4.2008 il Consiglio Nazionale aveva aggiunto un

deontologiche

elaborate dal Consiglio Nazionale,

essendo state

introdotte delle fattispecie punitive prima non esistenti, mentre il
Governo era stato delegato a rivedere le sanzioni e non a rilasciare una
delega in bianco tenuto conto della normativa sull’ordinamento

passibili di punizione.
1.2. – La doglianza va disattesa,

essendo la questione di

costituzionalità sollevata manifestamente infondata.
La previsione
professionale, come meglio

dell’obbligo di curare la preparazione
si

dirà in occasione dell’esame del secondo

motivo, era già stato previsto nel 2004 con delibera del Consiglio
nazionale (e l’art. 9 del regolamento per la formazione permanente
emesso nel 2005 prevedeva che il mancato assolvimento avrebbe costituito
condotta da valutarsi ai fini dell’incolpazione). Ne consegue che, in
aderenza a quella Che era stata la delega conferita con la legge n. 246
del 2005, avente a oggetto fra l’altro l’aggiornamento, coordinamento e
riordino delle sanzioni—. (art. 7 primo comma lett. e n. 2), il Governo
– lungi dall’introdurre nuove fattispecie punitive – si limitò a
prevedere le conseguenze derivanti dall’inosservanza di precetti già
esistenti ma privi di sanzioni.
2.1. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 10 disposizioni
sulla legge in generale, in relazione all’art. 3 secondo coma di esse, e
dell’art.2 f

legge n. 577/49.

Premessa la ricostruzione della normativa, di cui si è detto) AY deduce
che il comportamento oggetto del provvedimento sanzionatorio (2008-2009)
4

notarile, che riporta specificamente e dettagliatamente le infrazioni

è antecedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (9-2-11) del .
regolamento che aveva introdotto la formazione obbligatoria permanente
e, comunque, anche a quella del codice deontologico avvenuta il 30-72008. In effetti, la stessa fattispecie punitiva era stata introdotta

2.2. – Il motivo è infondato.
L’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale
scaturiva dal combinato disposto della normativa statale e di quella
regolamentare che integrava la prima cha ad essa rinviava. Ed invero,
l’art. 2 della legge n. 577/49, come modificata dalla legge n.
220/1991, prevedeva che “il Consiglio notarile elabora i principi di
deontologia professionale”; in virtù di tale potestà, il Consiglio aveva
previsto all’art. 2 del codice deontologico l’obbligo per i notai di
curare la preparazione professionale; con il testo del regolamento
approvato nella seduta del 9 settembre 2005, ed entrato in vigore il l °
gennaio 2006, successivamente integrato e modificato, era stato
introdotto il sistema dei crediti formativi; tale regolamento era
attuazione ed integrazione delle disposizioni dei principi di
deontologia professionale.
In sostanza la disciplina che, con normazione terziaria, dettava le
modalità dell’aggiornamento professionale trovava fonte : a) nella legge
che aveva demandato al Consiglio Nazionale la elaborazione del codice
deontologico; b) nel codice deontologico elaborato in virtù della già
ricordata normativa statale Che come si è detto aveva previsto ; c) nel
regolamento per la formazione permanente che, in attuazione del potere

5

successivamente al biennio in questione.

dell’obblig

testo approvato nel 2004, specificava il contenuto

relativo alli aggiornamento professionale, stabilendone le modalità
D’altra parte, come si è già visto, la sanzione dell’inosservanza a
doveri professionali era sanzionata dall’art. 147 b) della legg
notarile secondo il testo introdotto dall’art. 30 del d.lgs 1.8.2006 n
249 nel testo introdotto in virtù della legge delega.
Appare così evidente che sia il precetto al quale avrebbe dovutt
conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguentE
alla sua inosservanza erano anteriori alla violazione
laddove la (successiva) previsione

del

contestata,

regolamento introdotta dalla

modifica dell’art. 9 di cui alla delibera del 9 luglio 2009 era stata
soltanto una specificazione dell’obbligo già esistente che, per quel che
si é detto è stato sanzionato con il decreto legislativo del 2006.
3. – Il terzo motivo è assorbito, posto che le considerazioni

che

precedono evidenziano che e privo di valore decisorio il riferimento,
pure compiuto in sentenza e censurato dal ricorrente, alla lettera del
21 aprile 2008 inviata al notaio dal Presidente del Consiglio
notarile.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
risultato soccombente.
Al sensi dell’art.13 comma 1-quater,del d.p.r. 115 del 2002, inserito
dall’art. l comma 17
legge n. 228 /2012, ratione t oris applicabile, va
dichiarata la sussistenza dei
ricorrente

presuppojti pek ì1

dell’ulteriore importo a titolo

t

amento da parte
COn

buto

del

unificato pari

a quello dovuto per il ricorso

a norma dell’art. 1 bis dello stesso

art. 13.

P.Q.M.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese
relative alla presente fase che liquida in euro 2.500,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per onorari di avvocato oltre spese
forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater,del d.p.r. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1 comma 17 legge n. 228 /2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2015
Il Cons. estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso.

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