Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9867 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28405-2018 proposto da:

D.M.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SERANTONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA

SANSONI, GIANNA ROGAI;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA CENTRO SPA GIA’ EQUITALIA CERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In totale riforma della decisione del Giudice di Pace di Firenze n. 1416/2013, che aveva accolto la opposizione proposta da D.M.M. avverso il “preavviso di fermo amministrativo” comunicato da Equitalia Cerit s.p.a., n. q. di Concessionario per la riscossione del Comune di Firenze, sul presupposto della inesistenza della notifica dei verbali di accertamento infrazione delle norme del Codice della strada e delle cartelle di pagamento, eseguita da incaricati dipendenti della società ATI TNT Post Italia s.p.a. anzichè da Poste Italiane, il Tribunale di Firenze in grado di appello, con sentenza in data 23.2.2018 n. 557 ha accolto la impugnazione principale del Comune e la impugnazione incidentale di Equitalia Centro s.p.a. (subentrata ad Equitalia Cerit s.p.a.), rilevando come alcuna norma di legge prevedesse la necessità di un rapporto di lavoro subordinato tra il “messo comunale” e l’ente locale, sicchè bene quest’ultimo poteva incaricare anche soggetti esterni all’Amministrazione pubblica del servizio di notificazione, e rilevando altresì che, quanto alla notifica dei VAV era nuova -e quindi inammissibile- la eccezione del D.M. relativa alla mancata prova offerta dal Comune della preesistente attribuzione della qualifica di “messo comunale” agli incaricati della TNT e che il Giudice di Pace era incorso in ultrapetizione laddove aveva ritenuto inesistenti le notifiche delle cartelle di pagamento anche in base alla mancanza di prova dell’incarico di notifica affidato dalla Concessionaria Equitalia al personale TNT sebbene tale eccezione non fosse stata svolta dal D.M. in primo grado. Quanto alla facoltà del Concessionario di delegare l’attività di notifica delle cartelle la stessa trovava titolo nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e nel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da D.M.M. con due motivi.

Resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, il Comune di Firenze. Non ha svolto difese l’intimata Equitalia Centro s.p.a. cui il ricorso è stato notificato in data 24.9.2018.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo ed il secondo motivo (con i quali si deduce: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 e succ. modifiche, dell’art. 137 c.p.c. e succ., dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto conforme alla disciplina normativa prevista, rispettivamente, per la notifica delle cartelle di pagamento da parte del Concessionario, poi Agente del servizio di riscossione, e per la notifica dei verbali di contestazione di infrazione alle norme del Codice della strada, le notifiche dei predetti atti eseguite dal personale dipendente della società privata TNT Post Italia s.p.a..

I motivi sono infondati.

Preliminarmente occorre rilevare come il ricorrente venga a confondere i due distinti profili:

a) della inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da personale dipendente di una società privata anzichè dagli agenti postali

b) della omessa prova, da parte del Comune di Firenze e di Equitalia Centro s.p.a., dei provvedimenti attributivi al predetto personale della qualifica abilitativa di “messo comunale” e di “messo notificatore”.

Orbene per quanto concerne la questione sub lett. b), il Tribunale ha rilevato come si trattasse di questione nuova, sollevata dal D.M. per la prima volta nella comparsa di costituzione in grado di appello e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; ha rilevato altresì -accogliendo l’appello incidentale di Equitalia- che la medesima questione, limitatamente alla notifica delle cartelle di pagamento, era stata rilevata illegittimamente “ex officio” dal Giudice di Pace, incorso in ultrapetizione, ed aveva annullato la decisione di prime cure anche su tale punto.

Tali statuizioni non vengono specificamente censurate dal ricorrente che si limita ad insister che correttamente il Giudice di Pace aveva accertato la inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da una società privata, fatto questo che lo stesso Comune ed Equitalia avevano espressamente riconosciuto (questione attinente al profilo indicato sub lett. a), aggiungendo inoltre che la mancanza di un preesistente atto di nomina del personale della società privata attributivo della qualifica necessaria all’esercizio delle competenze notificatorie era rilevabile fin dal primo grado avendo il Giudice di pace evidenziato che gli atti di nomina prodotti riguardavano soggetti diversi da quelli che avevano eseguito la notifica delle cartelle di pagamento (cfr. ricorso sub motivo 1), osservazione tuttavia che non vale a formulare una idonea critica alla statuizione di inammissibilità della eccezione nuova e di annullamento della sentenza di prime cure per ultrapetizione, altro essendo la valutazione delle risultanze probatorie relative ai documenti “hinc et inde” prodotti, ed altro invece la riferibilità e pertinenza di tale valutazione ai fini della dimostrazione dei fatti -e soltanto di quei fatti- che risultano controversi in quanto inerenti a questioni dedotte nell’oggetto del giudizio (e non anche quindi ad altre questioni che avrebbe dovuto essere veicolate attraverso l’attività allegatoria propria delle domande ed eccezioni da svolgersi nel rispetto delle preclusioni delle fasi processuali).

Ferma tale premessa, la censura prospettata dal ricorrente in ordine alla inesistenza delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni delle norme stradale e delle cartelle di pagamento è infondata, non venendo dedotte dal ricorrente questioni in diritto diverse da quelle analoghe già esaminate e risolte dal precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22167 del 05/09/2019 le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e possono brevemente riassumersi nei seguenti passaggi motivazionali:

il servizio di notificazione dei verbali di accertamento infrazione e delle relative cartelle di pagamento, non è disciplinato in modo vincolato dalle norme di legge che non impongono una determinata forma di notifica, nè una predeterminazione soggettiva dell’agente notificatore: 1) quanto alle cartelle di pagamento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, dispone che alla notifica (in alternativa: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità telematica posta elettronica certificata-, mediante consegna a mani proprie, nelle altre modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) procede l’ufficiale delle riscossione od “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”, e il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45, dispone che “1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.

2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare nè sostituire.”; 2) quanto ai VAV, il D.Lgs. n. 285 del 1999, art. 201, Codice della strada prevede che “3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente”;

la legge, peraltro, non dà una definizione generale di “messo comunale” o di “messo notificatore, ciò che consente di affermare “che la qualifica di “messo comunale” prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell’amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l’amministrazione….” (si veda anche Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza interlocutoria n. 18578 del 02/08/2013, in motivazione) – “in mancanza di norme di legge che impongano l’adozione dell’uno piuttosto che dell’altro tipo di rapporto, l’amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse” essendo quindi permesso all’amministrazione comunale anche “appaltare a soggetti privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada” ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche in relazione al rapporto che viene ad istituirsi, in funzione della notifica delle cartelle, tra Concessionario/Agente della riscossione ed “altro soggetto” da quello abilitato alla notifica, dovendo ulteriormente osservarsi che, nella specie, neppure può escludersi -in difetto di alcun chiarimento al proposito fornito dal ricorrente- se il personale TNT Post Italia s.p.a., utilizzato da Equitalia Centro s.p.a. per la notifica delle cartelle, fosse stato incaricato direttamente dalla Concessionaria o invece detenesse già la qualifica abilitativa di “messo comunale” in quanto posto a disposizione dal Comune in virtù di apposita convenzione stipulato con Equitalia;

La questione della incompatibilità della nomina di messi comunali e di messi notificatori conferita a personale dipendente di società di diritto privato, con la forma richiesta dalla legge di notifica a mezzo posta è del tutto generica, atteso che la problematica evidenziata implica la coesistenza della duplice condizione per cui la notifica debba ex lege essere eseguita “esclusivamente” mediante il servizio postale cd. universale e nella specie sia stata invece eseguita attraverso modalità diverse relative a servizio di recapito privato: ebbene, se da un lato, la censura si prospetta carente sul punto, non assolvendo al requisito della compiuta descrizione dei fatti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il ricorrente neppure indica quale forma di notifica dei VAV e delle cartelle sia stata seguita in concreto (forme della notifica a mani proprie del codice di procedura civile od invece a mezzo posta; e in quest’ultimo caso se la notifica sia stata eseguita mediante consegna del plico all’Ufficio postale ex L. n. 890 del 1982 o invece mediante servizio di posta privata: risultando evidente che alcuna inesistenza o vizio di nullità della notifica potrebbe ravvisarsi nella prima ipotesi, in cui l’incaricato della notifica si limita a consegnare materialmente l’atto notificando affinchè venga spedito a mezzo posta ordinaria -cfr. Corte cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15347 del 21/07/2015-), dall’altro lato i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente si riferiscono a discipline normative in materia di atti tributari e giudiziari che prevedevano in modo vincolato che le notifiche venissero eseguite per motivi di ordine pubblico esclusivamente da Poste Italiane s.p.a. nelle forme tipizzate previste per la spedizione delle raccomandate (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27021 del 19/12/2014; id. del 07/09/2018).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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