Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9867 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato GOBBI

Vittorio per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Menaggio n. 12/06,

depositata in data 17 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

Jet te le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto che la

Corte disponga la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 17 gennaio 2006, in un giudizio svoltosi nel contraddittorio della Prefettura di Como, il Giudice di pace di Menaggio accoglieva parzialmente le opposizioni proposte da R.A.E., con distinti ricorsi poi riuniti, avverso due verbali elevati da diverse pattuglie dei Carabinieri, per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, un’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida per giorni sessanta, quale sanzione accessoria alla violazione del citato art. 148 C.d.S., e un’ordinanza del Prefetto di Como, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8.

Il Giudice di pace riteneva non provate le due violazioni dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, dovendosi ravvisare nella condotta dell’opponente, in entrambe le occasioni, la violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 2, lett. a) ed), del codice della strada, e, per effetto dell’accertata insussistenza della violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 10, annullava l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente quale conseguenza di detta violazione, mentre rideterminava la sanzione in misura pari alla metà del massimo edittale per la violazione di cui all’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8.

Per la cassazione di questa sentenza R.A.E. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, notificato alla Prefettura di Como e al Ministero dell’Interno; le intimate amministrazioni non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, dell’art. 11 C.d.S., comma 3, art. 12 C.d.S., comma 1, lett. a), e art. 205 C.d.S., comma 3, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 cod, proc. civ., e del principio costituzionale del contraddittorio, di cui all’art. 111 Cost., comma 2.

Il ricorrente sostiene che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi nei confronti del Ministero dell’interno, legittimato passivamente rispetto alle opposizioni proposte avverso verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, elevati dall’Arma dei Carabinieri.

Il motivo è manifestamente fondato, nei limiti di cui ora si dirà.

In proposito, occorre premettere che il ricorrente, dinnanzi al Giudice di pace di Menaggio, ha introdotto quattro distinti giudizi di opposizione.

Il primo, avente ad oggetto il verbale n. (OMISSIS) del 30 novembre 2004, elevato dai Carabinieri di Lenno per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, per avere superato sulla S.S. (OMISSIS), in prossimità del km (OMISSIS) in Comune di (OMISSIS), un autoarticolato in corrispondenza di una curva, creando anche il potenziale pericolo di uno scontro frontale con l’auto dei verbalizzanti.

Il secondo, avente ad oggetto il verbale n. (OMISSIS), elevato dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Menaggio sempre il 30 novembre 2004, per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, per avere in (OMISSIS) sulla S.S. (OMISSIS) eseguito il sorpasso di altra autovettura in corrispondenza di una curva a visuale non libera, in centro abitato, rischiando un frontale con l’auto della pattuglia dei Carabinieri.

Il terzo, avente ad oggetto l’ordinanza n. 4068/04, emessa dal Prefetto di Como in data 6 dicembre 2004, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per giorni sessanta, a fronte del verbale n. (OMISSIS), oggetto del secondo ricorso.

Il quarto giudizio, infine, avente ad oggetto l’ordinanza n. 107/2005, emessa dal Prefetto di Como il 17 maggio 2005, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 141,04, a seguito della reiezione del ricorso amministrativo avverso il verbale dei Carabinieri di Menaggio n. (OMISSIS) del 30 novembre 2004, per violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, per essersi, dopo altra infrazione commessa al km (OMISSIS) della S.S. (OMISSIS) allontanato a velocità sostenuta, sul tratto della predetta statale compreso tra il km (OMISSIS) e il (OMISSIS), non tenendo conto del traffico, del centro abitato e della presenza di curve e passaggi pedonali.

Orbene, risulta evidente che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del giudizio di primo grado per non essere stato lo stesso introdotto nei confronti del Ministero dell’Interno, incide direttamente sui due giudizi di opposizione aventi ad oggetto i verbali elevati dai carabinieri, e in relazione a tali giudizi il motivo è manifestamente fondato.

Il giudizio di primo grado, infatti, si è svolto nei confronti del Prefetto di Como, sia quanto alle due opposizioni concernenti le ordinanze prefettizie (l’una di sospensione della patente, l’altra di ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8), sia quanto ai due verbali elevati dall’Arma dei carabinieri.

Con riferimento a tali opposizioni, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il Ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato (v., da ultimo, Cass., n. 17189 del 2007).

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto relativamente ai giudizi di opposizione nei quali erano impugnati i verbali elevati dai Carabinieri; comporta altresì il venir meno delle ragioni in base alle quali il Giudice di pace ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Como di sospensione della patente di guida. Invero, in quel giudizio correttamente è stata evocata la Prefettura di Como, titolare di una propria ed autonoma legittimazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

tuttavia, avendo il Giudice annullato la detta ordinanza per effetto della diversa qualificazione dell’illecito amministrativo contestato, ed essendo tale diversa qualificazione avvenuta con riferimento a verbali dei Carabinieri, rispetto ai quali il Prefetto era privo di legittimazione passiva, l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con riferimento sia al capo concernente i verbali dei Carabinieri, sia alla ordinanza di sospensione della patente di guida.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta altresì l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di pace individuato un illecito amministrativo diverso da quello contestato nei due verbali dei Carabinieri opposti.

Resta quindi da esaminare il terzo motivo di ricorso, relativo all’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Como a rigettato il ricorso ex art. 203 C.d.S., proposto dal R. avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8.

Il motivo è manifestamente infondato.

Indiscutibile la legittimazione del Prefetto di Como nel giudizio di opposizione, deve rilevarsi che il Giudice di pace ha ritenuto legittima la contestazione sul rilievo che “appare evidente che il conducente della BMW, nell’effettuare un sorpasso nell’attraversamento di un centro abitato e quindi in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, ha indubbiamente violato il principio di dover moderare la velocità imposto dalla norma, peraltro continuato anche nel prosieguo della sua corsa per essere immediatamente scomparso alla vista della pattuglia che aveva invertito la marcia per inseguirlo e raggiungerlo”.

Tale essendo la motivazione della sentenza impugnata, rileva il Collegio come le censure svolte dal ricorrente siano in parte infondate e in parte inammissibili. Sono infondate, nella parte in cui si addebita alla sentenza impugnata di non avere accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione dell’ordinanza- ingiunzione, dovendo trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1786 del 2010, in forza del quale “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui contrappone una diversa ricostruzione del fatto a quella compiuta dal Giudice del merito sulla base delle risultanze documentali e delle deposizioni assunte nel corso del giudizio, e della quale ha dato conto con una motivazione congrua e logicamente motivata. Il ricorrente, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di riprodurre le deposizioni testimoniali rilevanti, delle quali si limita a riferire quello che a lui appare il senso delle deposizioni stesse, e in effetti svolge argomenti che impingono su un tipico accertamento di fatto.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei sensi prima espressi, limitatamente ai giudizi relativi ai due verbali elevati dai Carabinieri, con assorbimento del secondo motivo, mentre il terzo motivo deve essere rigettato.

Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle statuizioni relative ai due verbali dei Carabinieri e a quella, conseguente, concernente l’opposizione all’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida.

La causa va rinviata ad altro Giudice di pace di Menaggio, il quale procederà a nuovo esame dei tre ricorsi in opposizione, provvedendo ad instaurare il con-traddittorio anche nei confronti del Ministero della difesa o del Ministero dell’Inferno.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai capi relativi ai giudizi di opposizione ai verbali n. (OMISSIS), e all’ordinanza con la quale è stata disposta la sospensione della patente di guida, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Maneggio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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