Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9866 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9866 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 27603-2009 proposto da:
COMUNE DI RIPARBELLA c.f. 00344970504, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO VICICONTE;
– ricorrente –

2015
contro

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VALLORIANI GUERRINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 218/2008 del TRIBUNALE DI

Data pubblicazione: 14/05/2015

-

LIVORNO – SEDE DISTACCATA DI CECINA, depositata il
22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

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Fatto e diritto
1)I1 giudice di pace di Cecina con sentenza 18 maggio 2007,
depositata 18 agosto successivo, ha accolto l’opposizione proposta
il 24/4/2006 da Guerrino Valloriani avverso il comune di
Riparbella, per l’annullamento del verbale di contestazione di

novembre 2005.
La sentenza è stata notificata 11’11 febbraio 2008 (cfr sentenza
oggi impugnata pag.8).
Il Comune ha proposto appello notificato il 12 marzo 2008 e
iscritto a ruolo il 21 marzo 2008
IL tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile il gravame con
sentenza 22 ottobre 2008.
› Ha ritenuto che la proposizione avrebbe dovuto avvenire mediante
ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito entro
trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Il comune di Riparbella ha proposto ricorso per cassazione,
avviato a notifica il 4 dicembre 2009.
Con ordinanza camerale n. 20225 del 3 ottobre 2011 questa Corte ha
concesso termine per verificare la ritualità della notifica.
Prodotto duplicato dell’avviso di ricevimento, la causa è stata
decisa all’odierna udienza.
2) Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti
nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e
quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. l ° settembre 2011,
n. 27603-09 D’Ascola rei

3

sanzione amministrativa per eccesso di velocità, commessa il 6

n. 150, l’appello deve essere proposto nella :t.orma della citazione
e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una
1k q’

specifica previsione normativa ,*peb il.-4itidi2íd ‘di secondo grado,

e

la disciplina ordinaria di cu4 artt. 339 e seguenti cod.
proc. civ.

Sezioni Unite (sent. n. 2907 del 2014) a seguito dei contrasti che
hanno diviso dottrina e giudici di merito al tempo in cui è stata
emessa la decisione impugnata.
Ne consegue che ha errato il tribunale di Livorno nel dichiarare
inammissibile l’appello del Comune.
3) Il ricorso per cassazione è accolto.
La sentenza impugnata va cessata e la causa rimessa al tribunale
– di Livorno, in diversa composizione, per lo svolgimento del
giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo
giudizio.
PQM
La Corte accoglie

il ricorso,

cassa la sentenza impugnata e

rinvia al tribunale di Livorno, in diversa composizione, che
provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 20 gennaio 2015

E’ questo l’orientamento prevalso nella giurisprudenza delle

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