Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9865 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25286-2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MANGLI, 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ALLAMPRESE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSNI SPA, (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.a.); UNIPOLSAI

ASSNI SPA (già FONDIARIA SAI S.p.a.); D.L.,

N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1480/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

N.F. e D.L. proposero appello avverso la sentenza n. 31/2016 del Giudice di pace di Cerignola che – pronunciando sulle domande di risarcimento danni proposte da R.L. nei confronti del N., della D. e della Fondiaria Assicurazioni S.p.a. e, in via riconvenzionale, dal N. e dalla D. nei confronti del R. e della Milano Assicurazioni S.p.a., chiamata in causa, danni asseritamente riportati dagli istanti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), che aveva coinvolto l’auto del R. (assicurata con la Milano Assicurazioni S.p.a.) e l’auto di proprietà di N.F. (assicurata con la Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a.) e nella circostanza condotta da D.L. dichiarò l’esclusiva responsabilità della D. nella causazione del sinistro in parola, accolse la domanda di R. e condannò il N. e la Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a., al pagamento, in solido, in favore di R., della somma di Euro 1.500,00, IVA compresa, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese di lite, in favore del predetto, da distrarsi in favore del suo difensore antistatario, e in favore di Milano Assicurazioni S.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario di quest’ultima, e pose definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese delle due c.t.u. espletate;

si costituirono in secondo grado UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.), che chiese il rigetto del gravame, e R.L. che, oltre a chiedere il rigetto dell’impugnazione, propose, a sua volta, appello incidentale;

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a.) non si costituì in secondo grado;

il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1480/2019, pubblicata il 5 giugno 2019, in parziale accoglimento dell’appello principale, dispose che N.F. fosse manlevato dalla propria compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a., poi UnipolSai S.p.a., per quanto chiamato a pagare dalla parte vittoriosa in ordine al sinistro in parola; dichiarò inammissibile la domanda di manleva avanzata da D.L.; rigettò nel resto l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da R.L., dispose che al punto quarto del dispositivo della sentenza appellata, ove e è scritto “Condanna i convenuti Fondiaria Sai Ass.ni S.p.A. e N.F. (in solido) al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 1.500,00, Iva compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo”, dovesse leggersi “Condanna i convenuti Fondiaria Sai Ass.ni S.p.A., N.F. e D.L. (in solido) al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 1.500,00, Iva compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo”; rigettò la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da R.L.; confermò nel resto la sentenza appellata e compensò integralmente tra le parti le spese di quel grado;

avverso la sentenza del Tribunale R.L. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per aver il giudice di appello erroneamente individuato la soccombenza reciproca, nel mancato accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;

osservato che:

la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – si configura solo qualora il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata, totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963), sicchè, sotto tale profilo, la censura è inammissibile;

quanto alle doglianze relative alla compensazione delle spese operata dal Tribunale, è vero che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare di per sè la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass., ord. 12/04/2017, n. 9532; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11792), tuttavia, va evidenziato che, nella specie, il Tribunale non ha disposto la compensazione integrale delle spese in base alla reciproca soccombenza ma sulla base, espressamente, della ritenuta sussistenza di “comprovati motivi” per procedere a tanto, esplicitamente indicati nella motivazione (“poichè l’esito del presente giudizio di appello non incide sulla portata accertativa della sentenza gravata e tenuto conto della parziale fondatezza dell’appello principale, della fondatezza dell’appello incidentale, dell’inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla D. e del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. civ. avanzata da R.”), e tale ratio decidendi non è stata colta nè specificamente censurata dal motivo proposto, che risulta, pertanto inammissibile, anche sotto l’ulteriore profilo appena esaminato;

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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