Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9864 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22466-2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BOCCACCIO

22, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE MOLELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE TORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pescara, la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dall’autoveicolo di sua proprietà a seguito dell’impatto con alcuni cinghiali, verificatosi sulla S.P. (OMISSIS) nei pressi di (OMISSIS), frazione di (OMISSIS), in data (OMISSIS), alle ore 00,15 circa.

Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Ad avviso della convenuta la responsabilità dell’evento era da imputare alla Provincia territorialmente competente o all’ente proprietario della strada e, comunque, non sussistevano i presupposti per affermare la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione regionale, mancando il nesso causale e un comportamento colpevole della Regione rispetto all’accaduto.

Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 1764/2015, accolse la domanda e condannò la Regione al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 3.142,84, oltre accessori, nonchè alle spese di lite.

La pronuncia venne impugnata dalla parte soccombente e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 20 maggio 2019, rigettò il gravame e condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado.

Richiamata l’applicabilità alla fauna selvatica dei principi di cui all’art. 2043 c.c. in luogo di quelli di cui all’art. 2052 c.c., il Tribunale ha osservato che la Regione è l’ente preposto al controllo della fauna selvatica ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19; tale responsabilità permane nonostante la delega conferita dalla Regione alle Province (L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 44; L.R. Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41, art. 48, comma 1), perchè la Regione non ha, in effetti, devoluto alle Province i mezzi necessari per tale obiettivo, avendo destinato ad altri scopi le somme stanziate a suo tempo.

Ciò premesso, il Tribunale adito ha ritenuto dimostrati il fatto dannoso, la riconducibilità del medesimo all’incuria della Regione e la determinazione dei danni nella somma suindicata.

Avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 337/2019, pubblicata il 20 maggio 2019, la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo.

G.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge ovvero della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione Abruzzo)”.

La Regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, sostenendo che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta esclusivamente alle Province, sul rilievo che proprio a queste ultime spetterebbe per legge l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell’ambito del loro territorio, in forza dei compiti rilevanti di volta in volta attribuiti dalle singole leggi regionali.

Il motivo all’esame verte, quindi, esclusivamente sulla questione della individuazione dell’ente passivamente legittimato a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, come si evince oltre che dal tenore del motivo stesso, anche dalle conclusioni rese dalla ricorrente (“si chiede a codesta Corte di Cassazione di cassare la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva e quindi, sostanzialmente, della Regione Abruzzo”).

1.1. Il motivo proposto non è fondato.

La recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, con alcune pronunce emesse in giudizi risarcitori promossi proprio nei confronti della Regione Abruzzo, che, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (v. Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass., ord., 6/07/2020, n. 13848; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass., ord., 15/09/2020, n. 19101; Cass., ord., 12/11/2020, n. 25466).

Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la sussistenza della responsabilità della Regione, impregiudicata restando l’eventuale (ipotetica) facoltà di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti degli altri enti territoriali.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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