Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9864 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 9864 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA’ —

sul ricorso 9642-2015 proposto da:

BRIANI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
DEL PRATO, che la rappresenta e difende, per delega a
2015

margine del ricorso;

227

– ricorrente contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

Data pubblicazione: 14/05/2015

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 10/03/2015;
udito l’avvocato Enrico DEL PRATO;

Generale dott. Maurizio VELARDI, confermate in udienza
dall’Avvocato Generale dott. Umberto APICE, il quale
chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di
Consiglio, accolga l’istanza, con le conseguenze di
legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

Le Sezioni Unite ,rilevato:

che l’Avvocato Paola Briani ha depositato il ricorso iscritto

sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata
confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione
nei suoi confronti della sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi;
che la ricorrente ha sollecitato l’adozione di un provvedimento
in via d’urgenza con il quale si disponga la sospensione della
sanzione disciplinare ex art 36 comma 7 legge n. 247/12;
che a tal uopo è stata fissata 1′ odierna udienza udienza del
12.5.15;
viste le conclusioni della Procura generale presso questa
Corte;
3

al R.G. N. 9642/2015, con il quale chiede la cassazione della

Considerato:
che la ricorrente lamenta: l’erronea mancata applicazione della
prescrizione al proprio illecito disciplinare; vizi nella
composizione del collegio del Consiglio dell’Ordine e la

fatti nonché l’eccessività della sanzione;
che il ricorso non appare manifestamente infondato quanto
meno in relazione alla dedotta prescrizione ( azione
disciplinare iniziata il 12.3.07 — decisione notificata il
22.10.12) dovendosi comunque accertare l’effettiva data
della decisione ( 9.1.08) e valutare se quest’ultima sia stata
notificata ovvero fosse comunque idonea ad interrompere la
prescrizione pur in assenza di notifica ;
i

che il periculum in mora è insito nella sospensione dell’attività
professionale e quindi dei relativi redditi;
che pertanto l’istanza di sospensione va accolta.

intempestività delle sottoscrizioni; l’erronea ricostruzione dei

PQM
Accoglie l’istanza e dispone la sospensione della sanzione
disciplinare disposta dalla ricorsa sentenza del Consiglio

nazionale forense

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