Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9864 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanni Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARLETTA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 1014-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TOP ASSELTA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 06/12/2005 per il n. di r.g. 20134/06, avverso la

sentenza n. 107/2005 depositata l’08/11/2005 per il n. di r.g.

1014/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI, che ha chiesto

l’accoglimento per il n. di r.g. 20134/06;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento per il n. di r.g. 1014/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con procedimento n. R.G. 1014/2007 l’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza n. 107/3/05, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Quest’ ultima, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla soc. Top Asselta s.r.l., esercente attività di commercio di capi d’ abbigliamento, contro i due avvisi di accertamento – relativi rispettivamente al periodo d’imposta 1995 e 1996 – con i quali, veniva rettificato il reddito della società, con conseguente maggior imposta Irpeg e Ilor, oltre sanzioni ed interessi. Tali avvisi traevano origine da un processo verbale della G.d.F. che aveva evidenziato un’ errata valorizzazione delle rimanenze (poichè dai libri inventari le rimanenze di ciascun bene risultavano valorizzate in maniera superiore a quelle inventariate negli anni precedenti, il valore delle giacenze finali era superiore al costo delle giacenze rinvenute); un anomalo surplus di cassa, frutto di vendite effettuate senza fatturazione; la presenza in contabilità di un conto “finanziamento c/soci” del tutto ingiustificato rispetto ai saldi positivi dei conti bancari.

Detto ricorso per cassazione dell’agenzia è fondato su di un duplice motivo e l’intimata non ha controdedotto.

D.N.M.F., socia della predetta società Top Asselta s.r.l. a sua volta propose ricorso avverso i due avvisi di accertamento relativi all’Irpef, sempre per gli anni d’imposta 1995 e 1996, con i quali era stato accertato un reddito da capitale corrispondente alla quota detenuta nella soc. Top Asselta s.r.l.; ne eccepiva la illegittimità per l’inesistenza di una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei due ricorsi, accoglieva gli stessi ritenendo meramente presunta, ma non acclarata, l’effettiva percezione di un maggior utile da parte della società.

Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio sostenendo che la ristretta base familiare fa scaturire una presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio come acclarati in capo alla società. La contribuente resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello. Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione (procedimento n. R.G. 20134/2006) la contribuente con motivo unico. L’intimata non ha controdedotto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due procedimenti (più esattamente quello n. R.G. 1014/2007 a quello n. R.G. 20134/06) per evidente connessione oggettiva, essendo relativi uno alla società di capitale della quale si postula la ristretta base societaria, è altro alla socia di tale società.

2. Con riferimento alla sentenza d’ appello resa nei confronti della società, la stessa è impugnata dall’Agenzia che, con primo motivo del ricorso censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’impugnata sentenza denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., oltre insufficiente ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia. Assume che il giudice dell’appello ha immotivatamente ed acriticamente ritenuto corretta la motivazione della sentenza di primo grado che invece, senza affrontare le questioni poste a base degli accertamenti impugnati, si era limitata a prendere atto della sentenza penale, certamente non avente efficacia vincolante nella sede tributaria.

2.1 Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, oltre vizio della motivazione.

2.2 I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente affrontando, da diverse angolature (art. 360, n. 3 e 5) la medesima tematica della nullità della sentenza per inesistenza, illogicità e contradittorietà della motivazione circa i fatti controversi decisivi per il giudizio.

2.3 La censura è fondata secondo il principio costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. nn. 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001; 15951/2003; 17130/2007) secondo il quale sia l’estrema concisione che l’assoluta carenza della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.

Alla luce di tali principi la impugnata sentenza deve considerarsi nulla in quanto la motivazione della stessa non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione. Ed infatti tutte le eccezioni sollevate dall’Agenzia vengono meramente elencate nello svolgimento del processo ma non affrontate in alcun modo nella parte motivazionale della sentenza: in particolare viene meramente assunto ma non motivato il carattere di ” approssimazione” che caratterizzerebbe le indagini della G.d.F. autrice del processo verbale posto a base dell’accertamento impugnato; non viene indicato l’iter logico-giuridico seguito dal giudicante per ritenere privi di valore probatorio i plurimi elementi che – come indicato nella parte espositiva – hanno giustificato, secondo l’Agenzia gli avvisi di accertamento poi impugnati, elementi che possono essere eventualmente disattesi ma solo dopo una disamina che, nel caso di specie, manca. E tanto appare ancora più necessario alla luce dei motivi dell’appello dell’agenzia – dalla stessa riportati nel proprio ricorso – con i quali viene censurata la sentenza di primo grado con riferimento sia alla ritenuta efficacia vincolante di una sentenza emessa in sede penale che alla Consulenza Tecnica svolta sempre in sede penale. Di tanto non vi è traccia nella sentenza d’appello che anzi giudica, ma assiomaticamente, “corretta e puntuale” la motivazione della sentenza del primo giudice.

2.5 In virtù di quanto fin qui esposto il ricorso in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della competente Commissione Tributaria Regionale che, nell’applicare il principio sopra enunciato, provvederà altresì a regolare le spese del giudizio.

3. Passando all’esame del ricorso per cassazione proposto dalla socia si osserva che la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, l’omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione e i omesso esame motivazionale su di un punto decisivo della controversia per non avere l’impugnata sentenza motivato sull’avvenuto realizzo dei maggiori ricavi, presupposto della distribuzione degli stessi ai soci, e sul fatto che tali maggiori utili deriverebbero da corrispettivi incassati dalla società e non registrati.

3.1 Tale doglianza è fondata secondo i principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 18640 dell’8.7.2009; conformi n. 13338 del 10/06/2009; n. 9519 del 22.4.2009;): “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.” Nel caso di specie il giudice a quo, pur partendo da una premessa corretta quale quella della esistenza di una presunzione relativa di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società a ristretta base azionaria, da tuttavia per accertato il dato della realzzazione di utili extrabilancio conseguiti dalla società Top Asselta s.r.L dato che, invece, per quanto sopra detto, è ancora sub iudice.

3.2 Da tanto consegue che anche tale ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della competente Commissione Tributaria Regionale che, nell’applicare il principio sopra enunciato, provvederà altresì a regolare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce il presente procedimento a quello n. R.G. 1014/2007; accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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