Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9863 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22859/2008 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO PAPIO
15, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CATAPANO Ferdinando, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EXPO COMPUTER di ESPOSITO FRANCESCO DITTA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 159/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
18.12.07, depositata il 07/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dal sig. E.F. contro il Sig. D.A. in causa di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo della vendita di un computer;
che il D. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;
che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., e notificata all’avvocato del ricorrente, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di esso a mezzo del servizio postale, notificazione che deve dunque considerarsi inesistente (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008);
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010