Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9863 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22859/2008 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO PAPIO

15, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATAPANO Ferdinando, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EXPO COMPUTER di ESPOSITO FRANCESCO DITTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

18.12.07, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dal sig. E.F. contro il Sig. D.A. in causa di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo della vendita di un computer;

che il D. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;

che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., e notificata all’avvocato del ricorrente, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di esso a mezzo del servizio postale, notificazione che deve dunque considerarsi inesistente (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008);

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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