Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9863 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanni Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativi) all’Irpef per l’anno d’imposta 1993, con il quale era stato accertato un maggior reddito da partecipazione, corrispondente alla quota del 50% detenuta nella soc. La Praia di Pallari Ivo e C. s.a.s., in conseguenza del fatto che la suddetta società, avendo aderito alla proposta di accertamento con adesione per anni pregressi D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, convertito in L. n. 656 del 1994, aveva definito un maggior reddito, mentre tale definizione non era stata da lui effettuata. Eccepiva l’avvenuta prescrizione, il difetto di motivazione ed il mancato assolvimento dell’onere della prova.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello per violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis e per difetto di motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che l’accertamento è fondato su di una norma introdotta nel 1997, con carattere innovativo, che l’ufficio estende a definizioni fatte entro il 1995.

Contro tale ultima sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia. Il contribuente non controdeduce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato Io stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. L’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 convertito in L. n. 57 del 1997, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis, 42, 43. Deduce che l’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata e che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, concesse solo ai contribuenti una riapertura dei termini per fruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 656 del 1994, art. 3.

3. Il ricorso è inammissibile per l’irregolarità della sua notifica.

La stessa risulta essere stata effettuata, come si legge nella relativa relata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Grosseto, affissione alla porta dell’abitazione del destinatario ed avviso con lettera racc. A/R della quale è riportato il numero.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corti;, enunciato da S.U. ord. int. 13.1.2005 n. 458 e ribadito da S.U, 14.1.2008 n. 627, quello per cui, qualora il ricorso per cassazione sia staio notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione, e sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro i predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.

Con la sentenza 14.1.2008 n. 627 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è necessaria la produzione, in sede di giudizio di cassazione, della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia ai destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..

3.1 Tele sistema e stato, pero, modificato con la sentenza n. 3 del 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

La Corte ha ritenuto che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, violi i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

E ciò per due serie di ragioni: da una parie, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante – sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificarono – e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate, a canoni di effettività e di parità; e, dall’altra per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di alti giudiziali a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

3.2 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale (di immediata applicazione) è necessario, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Cass. n. 7809 del 2010).

Nel caso di specie il ricorrente non ha ottemperato a tanto e, conseguentemente, il ricorso è inammissibile.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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