Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9862 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19726/2008 proposto da:

A.S., D.C.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI

Mario, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE

SIMONI CARLO, GENTILI ENRICO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

Z.G., M.M., IMPRESA EDILE MARCHI SILVIO SAS

di MARCHI PAOLO & C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza V.G. 412/08 del TRIBUNALE di TREVISO del 3.6.08,

depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dalle Sig.re A.S. e D.C.G. avverso decreto di liquidazione del compenso dell’ing. Z.G., nominato consulente tecnico di ufficio in una causa civile pendente tra le opponenti, l’arch. M.M. e la Marchi Silvio s.a.s.;

che le opponenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione per otto motivi, cui non hanno resistito le parti intimate;

che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle ricorrenti, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le conclusioni della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che, infatti, tutti i motivi di ricorso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, recano quesiti, ai sensi del cit. art. 366 bis c.p.c., comma 1, del tutto inidonei perchè consistenti in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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