Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9862 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19726/2008 proposto da:
A.S., D.C.G., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI
Mario, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE
SIMONI CARLO, GENTILI ENRICO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
Z.G., M.M., IMPRESA EDILE MARCHI SILVIO SAS
di MARCHI PAOLO & C.;
– intimati –
avverso l’ordinanza V.G. 412/08 del TRIBUNALE di TREVISO del 3.6.08,
depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dalle Sig.re A.S. e D.C.G. avverso decreto di liquidazione del compenso dell’ing. Z.G., nominato consulente tecnico di ufficio in una causa civile pendente tra le opponenti, l’arch. M.M. e la Marchi Silvio s.a.s.;
che le opponenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione per otto motivi, cui non hanno resistito le parti intimate;
che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle ricorrenti, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le conclusioni della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che, infatti, tutti i motivi di ricorso, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, recano quesiti, ai sensi del cit. art. 366 bis c.p.c., comma 1, del tutto inidonei perchè consistenti in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010