Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9862 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 15/04/2021), n.9862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31934-2019 proposto da:

P.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 27/3/2019 (corretta con successivo provvedimento del 3/10/2019), la Corte d’appello di Palermo, sull’appello proposto dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.V. per la condanna della compagnia avversaria, in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato – in dissenso rispetto a quanto accertato dal primo giudice come l’attore non avesse fornito una prova adeguata dell’effettiva verificazione del sinistro stradale a causa di una vettura rimasta sconosciuta;

avverso la sentenza d’appello, P.V. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

La UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente provveduto al tempestivo deposito della procura speciale nei termini prescritti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3;

osserva al riguardo il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10722 del 22/07/2002, Rv. 556086 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019, Rv. 652468 – 01), la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento;

il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine;

nel caso di specie, l’odierno ricorrente, dopo aver provveduto alla notifica del ricorso in data 18/10/2019, non risulta aver provveduto al tempestivo deposito della procura speciale (nel termine di venti giorni successivi al 18/10/2019), avendo viceversa richiesto, con memoria ex art. 372 c.p.c., in data 28/11/2019, di essere ammesso a depositarla in ragione di un mero errore materiale, e con altra successiva e tardiva memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata il 14/12/2020, di essere rimesso in termini: istanze in ogni caso non accoglibili per difetto dei presupposti;

sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciata l’improcedibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

la pronuncia della condanna al rimborso delle spese del giudizio a carico del ricorrente – e non già del relativo difensore, secondo il principio fatto proprio, ex plurimis, da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01 (secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione) – deve ritenersi conseguente al rilievo dell’avvenuto effettivo rilascio della procura speciale, al di là della tardività del relativo deposito: circostanza, quest’ultima, che vale a riferire con certezza, il compimento dell’attività processuale spesa in questa sede, direttamente alla persona del ricorrente;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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