Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9861 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/05/2020), n.9861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – est. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17991-2018 proposto da:

C.L., D.A.M., quali eredi legittime di

D.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

104, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE BERARDINIS, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CO.LU.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7871/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del 5 motivo di

ricorso, assorbito il 6, rigetto per il resto;

udito l’Avvocato DANIELA DE BERARDINIS;

udito l’Avvocato LUCIA FELICIOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Co.Lu. e Groupama Assicurazioni chiedendo il risarcimento del danno patito per essere stato investito il giorno (OMISSIS) da un’autovettura condotta dal convenuto. Si costituì la società assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda. All’esito dell’istruzione probatoria, all’udienza dell’11 giugno 2014 vennero precisate le conclusioni.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 155.400,68 ed alla rifusione delle spese processuali.

3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice, deducendo che il D. era deceduto in data (OMISSIS). Si costituirono D.A.M. e C.L., quali eredi di D.G., chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 12 dicembre 2017 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, condannò la parte appellata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto all’importo di Euro 67.000,00, oltre interessi dalla percezione dell’importo, ed al rimborso delle spese del doppio grado.

Osservò la corte territoriale, premesso che il D. aveva riportato postumi dal sinistro per cui era derivata un’invalidità permanente del 38%, che doveva tenersi conto della durata effettiva della vita e non di quella presunta ai fini della liquidazione del danno biologico, spettante iure successionis, e che pertanto in via equitativa doveva liquidarsi il c.d. “danno intermittente” per il periodo di poco superiore ai tre anni di sopravvivenza del D., in applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2016, nella misura di Euro 44.143,00, importo inferiore a quello riconosciuto dall’appellante che aveva corrisposto al D. la somma di Euro 67.000,00 prima dell’introduzione del giudizio di primo grado.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione D.A.M. e C.L., quali eredi di D.G., sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Groupama Ass.ni s.p.a.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4, art. 164 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che era stata eccepita la nullità dell’atto di appello per la modifica integrale delle conclusioni di primo grado e per la mancata indicazione della somma di cui si chiedeva la restituzione. Aggiungono che vi era stata ulteriore modifica delle conclusioni con richiesta nelle note conclusive della restituzione della somma di Euro 186.148,09 e che non era stato indicato l’elemento di fatto sulla cui base conseguire la riforma della sentenza di primo grado, a parte la circostanza non controversa della morte del D..

1.1. Il motivo è inammissibile. Con la censura si denuncia la nullità (e non l’inammissibilità dell’atto di appello). Ai fini della mancanza delle indicazioni prescritte dall’art. 163, cui rinvia l’art. 342, comma 1, non vengono specificatamente indicate le conclusioni di primo grado rispetto alle quali vi sarebbe la denunciata modifica, anche considerando che in primo grado l’appellante rivestiva, secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, la posizione di convenuta. Non si comprende anche il riferimento ad un difetto di specificazione di petitum, ove si consideri che contenuto dell’impugnazione, secondo quanto emerge dalla stessa articolazione del motivo, era la riduzione della liquidazione del danno sulla base della circostanza, non controversa, della morte del D. in epoca antecedente alla stessa liquidazione giudiziale del danno, e che in relazione a tale contenuto dell’appello era stata proposta, come si desume dallo stesso motivo di ricorso, un’istanza di restituzione di somme.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che l’atto di appello era inammissibile per la mancata indicazione delle circostanze da cui era derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non potendo essere la morte del D. elemento sufficiente a giustificare il fondamento dell’appello. Aggiungono che era stata disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis a fronte della circostanza che l’appellante non aveva dimostrato l’estraneità della morte al sinistro, mentre i precedenti di legittimità richiamati dalla corte territoriale riguardavano fattispecie nelle quali la morte era indipendente dal sinistro.

2.1. Il motivo è inammissibile. La censura confonde l’esistenza del requisito di ammissibilità dell’appello con la sua valutazione giudiziale. Una cosa è l’indicazione della circostanza ai fini dell’art. 342, comma 1, n. 2 (che, come la stessa ricorrente precisa, è la morte del D.), allegata in funzione di riduzione del quantum liquidato, altra cosa è la valutazione della circostanza di competenza del giudice dell’impugnazione, anche ai fini dell’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che non vi è alcuna motivazione circa l’ammissione della documentazione prodotta dall’appellante (certificato di morte del D., copia di assegno circolare posto all’incasso ed articolo di quotidiano), rispetto alla quale la parte appellata aveva eccepito l’ininfluenza ai fini della decisione.

3.1. Il motivo è inammissibile. Le ricorrenti denunciano non l’inammissibilità dei nuovi documenti ai sensi dell’art. 345, ma il difetto di motivazione di un asserito provvedimento di ammissione dei documenti. Non specificano però quale sia l’ordinanza in discorso ed in quale misura l’asserita nullità (per difetto di motivazione) si ripercuoterebbe sulla sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att. c.p.c. e art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che la morte del D. avvenne per causa riconducibile al sinistro, come da referto necrologico medico-legale depositato dalla parte appellata ed indicante che la morte era avvenuta per “ematoma subdurale sinistro”, ossia per danno cerebrale nello stesso punto ove il D. era già stato operato con la medesima diagnosi a seguito dell’investimento, mentre nell’atto di appello (ed anche nelle note conclusive dell’appellante) era stato dedotto che il D. sarebbe deceduto per cause estranee al sinistro. Aggiungono che la circostanza della dipendenza della morte dal sinistro è rilevante per la risoluzione della controversia perchè la statuizione della liquidazione del danno sulla base della durata della vita effettiva e non di quella presunta si basa sull’indipendenza della morte del danneggiato dal sinistro.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c., art. 138 cod. assicurazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la liquidazione del danno effettuata in primo grado in mancanza di prova dell’estraneità della morte all’investimento e che, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello, il giudice del gravame avrebbe dovuto tenere nel debito conto la personalizzazione del danno effettuata dal Tribunale, atta ad escludere la presunzione statistica di sopravvivenza per l’uomo fino a 79 anni. Aggiungono che il giudice di appello, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2016 sul danno c.d. intermittente, anzichè le tabelle del Tribunale di Roma utilizzate dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto procedere anche al ricalcolo della liquidazione del danno operata dal Tribunale sulla base delle tabelle milanesi, sensibilmente superiori, in modo da applicare criteri di valutazione omogenei.

6. I motivi quarto e quinto, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. Ai fini della denuncia del vizio motivazionale le ricorrenti deducono la circostanza rappresentata dall’indicazione nel referto necrologico medico-legale depositato dalla parte appellata che la morte del D. è avvenuta per “ematoma subdurale sinistro”. Ai fini della decisività della circostanza le ricorrenti affermano che dal documento si evincerebbe che il decesso è avvenuto per danno cerebrale nello stesso punto ove il D. era già stato operato con la medesima diagnosi a seguito dell’investimento e ciò, nell’illustrazione del motivo, supporterebbe l’esistenza del nesso eziologico fra la morte ed il sinistro. Il fatto di cui si denuncia l’omesso esame, anche alla stregua di quanto si afferma nel quinto motivo, è tuttavia privo di decisività.

Premesso che il danno di cui si controverte è quello iure successionis (e non quello iure proprio delle eredi odierne ricorrenti), il giudice di appello ha liquidato il danno, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, sulla base di un’invalidità permanente del 38%, per il periodo di vita effettiva dal sinistro alla morte del danneggiato. Il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito mirerebbe a dimostrare, nella prospettazione di parte ricorrente, il collegamento eziologico fra il sinistro e la morte. Sulla base di tale premessa il danno evento rilevante iure successionis sarebbe quello rappresentato dalla morte derivante dal fatto illecito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350), mentre si riconosce la risarcibilità del c.d. danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, nonchè del c.d. danno “biologico terminale”, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea (Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; 24 marzo 2011, n. 6754; 31 ottobre 2014, n. 23183; 20 giugno 2019, n. 16592; 28 giugno 2019, n. 17577). A quest’ultimo proposito è stato peraltro affermato in passato che “la morte del soggetto che ha subito un’aggressione alla sfera fisico-psichica dalla quale derivi un danno biologico risarcibile viene, in definitiva, ad operare – sotto il profilo in esame allo stesso modo sia che essa sia causalmente legata al fatto lesivo, sia che rispetto a questo non sia ravvisabile alcun nesso causale, nel senso che, in entrambi i casi, essa fa venir meno le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo per il defunto, e quindi costituisce un limite ai danni risarcibili per la violazione della di lui sfera giuridica soggettiva” (Cass. 28 novembre 1995, n. 12299).

Le ricorrenti non hanno dedotto l’esistenza di un danno “catastrofale”, mentre, con riferimento al danno biologico che è stato liquidato, non hanno dedotto la circostanza di una liquidazione più favorevole sul presupposto del nesso eziologico fra la morte ed il fatto illecito, anche applicando il criterio dell’inabilità temporanea, in luogo di quello applicato dell’invalidità permanente. Esse si sono limitate con il quinto motivo a denunciare che il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la liquidazione del danno effettuata in primo grado in mancanza di prova dell’estraneità della morte all’investimento, ma la censura pecca di specificità perchè non si comprende dall’articolazione della censura come, qualificando il danno liquidato in primo grado come “biologico terminale”, sarebbe potuto permanere identico nella quantificazione (operata invero dal Tribunale con riferimento non alla vita effettiva ma a quella presunta). Sempre nel medesimo motivo affermano le ricorrenti che, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello (e dunque, per quanto si afferma nel motivo, di mancato riconoscimento del nesso eziologico fra il fatto illecito e la morte), il giudice del gravame avrebbe dovuto tenere nel debito conto la personalizzazione del danno effettuata dal Tribunale, atta ad escludere la presunzione statistica di sopravvivenza per l’uomo fino a 79 anni, ma anche tale censura pecca di specificità perchè non si comprende come possa essere equiparata una liquidazione basata sulla durata effettiva della vita rispetto al fatto illecito (tre anni) ad una presunta, sia pure escludendo la presunzione di sopravvivenza fino a 79 anni. Avuto quindi riguardo al contenuto delle censure contenute nel quinto motivo, priva di decisività appare la circostanza richiamata nel quarto motivo.

Infine nel quinto motivo si afferma che il giudice di appello avrebbe dovuto procedere al ricalcolo della liquidazione del danno operata dal Tribunale sulla base delle tabelle milanesi, ma la censura non appare comprensibile alla luce del decisum, posto che la percentuale di inabilità considerata è pur sempre quella corrispondente al 38%.

7. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che illegittima è la condanna al rimborso delle spese del doppio grado avuto riguardo alla fondatezza dei motivi dell’odierno ricorso e che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare ai fini della compensazione delle spese che a causare l’introduzione del giudizio era sta la condotta della società assicuratrice che aveva risarcito il danno nella fase stragiudiziale in modo inadeguato.

7.1 n motivo è inammissibile. La censura attiene alle ragioni per le quali si sarebbe dovuta disporre una compensazione delle spese, invero rimessa, sotto tale profilo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Quanto al resto trattasi di non motivo perchè si censura la condanna alle spese disposta nella sentenza impugnata sulla base dell’assunta fondatezza dell’odierno ricorso.

8. La peculiarità della dinamica processuale, rappresentata dall’emersione in sede di gravame della circostanza della morte dell’attore, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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