Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9861 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13841/2008 proposto da:

CONDOMINIO DELL’EDIFICIO sito in

(OMISSIS) in persona dell’amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROCACCINI Ernesto,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L.M. in A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1008/2 008 del TRIBUNALE di NAPOLI del

13.1.08, depositata il 30/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Candela (per delega avv.

Ernesto Procaccini) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle sig.re D. M. e C. e P.D. e dal Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS), contro la sig.ra C.L.M. avverso sentenza del Giudice di pace in tema di assegnazione di aree di sosta condominiali;

che il Tribunale ha così statuito in quanto, dopo che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le restanti parti del giudizio di primo grado, gli appellanti avevano notificato l’atto di integrazione agli eredi di alcune di esse, decedute nelle more, senza tuttavia fornire la prova nè della morte delle parti originarie (salvo che in un caso), nè della qualità di loro eredi in capo agli intimati;

che il Condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, con cui contesta la rilevabilità di ufficio del difetto di prova della qualità di erede e sostiene che di ciò sia, invece, onerata la controparte;

che l’unica intimata non ha resistito;

che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato ipotizzato il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato del ricorrente, il quale ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le conclusioni della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che va infatti confermata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la qualità di erede della parte originaria, allegata dalla parte impugnante con riguardo a sè medesima o con riguardo al soggetto intimato quale erede della controparte, è tenuto a fornirne la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede, e la mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (cfr., da ult., Cass. 6132/2008, 13685/2006); ai fini del convincimento probatorio, poi, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l’intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (da ult., Cass. 13685/2006);

che nella specie, invece, gli appellanti non avevano, come è pacifico in causa, fornito la prova che le persone intimate come eredi dei sigg. P.A., P.R., F. V. e R.L. fossero effettivamente tali;

che neppure, del resto, la prova in questione può desumersi dalla non contestazione della qualità di eredi da parte dell’unica appellata costituita, la sig.ra M. – come dedotto nella memoria dal ricorrente – atteso che la mancanza di contestazione che può essere posta a base degli argomenti di prova cui sopra si è fatto riferimento, è, ovviamente quella delle parti direttamente interessate, ossia delle persone citate in qualità di eredi, non certo quella di altre parti in causa, estranee alla successione di cui trattasi;

che il ricorso va pertanto rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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