Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9861 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 05/05/2011), n.9861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOGLIANO

4/A presso lo studio dell’avvocato BARLETTA PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASTROGIROLAMO ROMANO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

VELLETRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASTROGIROLAMO ROMANO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma D.C.S. impugnava gli avvisi di accertamento ai fini Irpef e Ilor emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate di Velletri relativamente agli anni 1995 e 1996, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 3 e 4, in considerazione delle spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 1999 con l’acquisto di un fabbricato per L. 407.000.000.

Il giudice adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava gli atti impugnati, ma a seguito di appello dell’Ufficio la C.T.R. del Lazio con sentenza n. 201/32/06, depositata il 25.1.2007 e non notificata, accoglieva a sua volta il gravame, rigettando i ricorsi della contribuente.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze la D.C., articolando cinque motivi.

Nessuna attività difensiva svolgevano gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto soggetto rimasto estraneo al procedimento di appello. Ed infatti nel caso di specie ai giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Velletri dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dalla contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794) estromesso implicitamente dal giudizio. Da tali premesse inevitabilmente discende l’esclusione della legittimazione del Ministero a proporre il ricorso per cassazione o il controricorso o a partecipare comunque al successivo giudizio di legittimità in veste di parte intimata, spettando la legittimazione processuale relativamente alla attuale fase costituita dal giudizio di legittimità,alla sola Agenzia.

Nulla deve disporsi al riguardo per le spese non essendosi il Ministero costituito nel presente procedimento.

2 – Passando quindi all’esame del ricorso nei confronti dell’Agenzia, osserva la Corte che nel giudizio di merito prima, e in questa sede successivamente, la contribuente lamenta che gli accertamenti impugnati sarebbero infondatamente scaturiti per gli anni in contestazione dalla capacità economico contributiva riconosciutale in conseguenza dell’acquisto immobiliare concluso nel luglio del 1999 per l’importo di L. 407.000.000, senza tener conto che quella spesa era stata affrontata in funzione dell’attività di gestione di una comunità per anziani che in quell’immobile essa intendeva realizzare, e soprattutto era stata coperta con un minimo versamento iniziale (assorbito dalla vendita di altro immobile eseguita qualche mese prima) e con l’accollo del mutuo bancario in precedenza ottenuto dal venditore, così da non poter costituire sintomo di una capacità reddituale preesistente, ma tutt’al più di un’auspicata capacità reddituale futura, che nei fatti si era poi realizzata, con la dichiarazione per gli anni successivi di redditi adeguati, e con il puntuale pagamento delle rate di mutuo in scadenza.

Avuto riguardo alla situazione di fatto così rappresentata, e ai contenuti della decisione adesiva assunta dalla C.T. Provinciale, con i motivi articolati deduce la ricorrente i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:

a) Omessa motivazione, con violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essersi il giudice del gravame limitato a una “mera elencazione di eventi”, senza concretamente esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di riforma della sentenza di primo grado, pretendendo di esprimere riassuntivamente quelle ragioni nell’adozione dell’avverbio “giustamente”, riferito all’attività di accertamento dell’Ufficio;

b) Omessa motivazione della sentenza sulla rilevanza della circostanza relativa al mutuo bancario, con specifico riferimento a quanto sin dall’inizio dedotto dalla contribuente (e documentato con l’atto notarile di acquisto) circa il fatto che il mutuo in questione non era stato “ottenuto” dalla contribuente, bensì in precedenza dall’alienante, essendosi la D.C. limitata ad accollarsene l’onere, e che la capacità della D.C. di far fronte alle rate di rimborso previste (dedotta dall’Ufficio quale ulteriore elemento a riprova della sua capacità economica), riguardava il suo reddito successivo e non antecedente;

c) Falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, per aver il giudice di appello acriticamente aderito alla tesi dell’Ufficio senza considerare che il ragionamento presuntivo dell’amministrazione Finanziaria doveva ritenersi superato dalle risultanze della documentazione prodotta dalla parte in sede di istanza di adesione, circa le effettive spese affrontate per l’acquisto immobiliare in questione, e la copertura al riguardo assicuratasi con la precedente vendita; e della L. n. 212 del 2002, art. 6, comma 4, per non aver l’Ufficio depositato in giudizio la documentazione di cui innanzi;

d) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 3, per non aver il giudice di merito esercitato i poteri istruttori previsti dalla citata norma al fine di superare i dubbi eventualmente esistenti in ordine alla tesi esposta dalla contribuente;

e) Insufficiente motivazione in ordine al fatto specificato al punto b) che precede.

Tanto premesso il ricorso risulta fondato sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, con conseguente assorbimento delle altre censure.

Il giudice di appello, infatti, nella succinta motivazione dell’impugnata sentenza, condensata in appena quindici righe, dopo aver sinteticamente riassunto i contenuti delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per gli anni 1995/2000 (dati assolutamente incontroversi), e oltre a riferire del rifiuto della contribuente ad aderire ad un accertamento ridotto per ciascun anno nella misura del 50% dell’imponibile accertato (circostanza questa sintomatica più della convinzione delle proprie ragioni, che della fondatezza della tesi dell’Ufficio) si è limitato a rilevare che l’Ufficio, prima di procedere alla rideterminazione in via induttiva del reddito della contribuente, aveva invitato la D.C. “a presentare la documentazione relativa al possesso di redditi esenti ovvero giustificare la presenza di circostanze di fatto che potessero avallare la contraddizione riscontrata”, per cui “giustamente” aveva poi ritenuto “che le spese effettuate per la compravendita dell’immobile sono state sostenute con redditi costanti che presumibilmente la contribuente possedeva nell’anno e nei cinque anni precedenti”. Ciò senza minimamente considerare le circostanze di fatto dedotte dalla contribuente, e dalla stessa documentate, secondo quanto risulta dalla narrativa della stessa sentenza laddove con riferimento alla D.C. si legge che “Esibiva all’Agenzia delle Entrate la documentazione attestante che per l’immobile acquistato fu versato solo l’importo di L. 15.768.542, mentre per l’importo restante di L. 391.231.458 fu acceso un mutuo ipotecario concesso dal Banco di Sicilia. Rata del Mutuo e versamento contante (34.581.182) ampiamente coperto dall’incasso di 70 milioni riscossi per la vendita del citato fabbricato”.

Tali circostanze, invero, se effettivamente documentate nei termini innanzi riportati, risultano idonee a superare la presunzione di reddito invocata dall’Ufficio con riferimento agli anni in contestazione, venendo ad incidere, neutralizzandola nei suoi effetti sintomatici, sull’unico elemento di fatto riconosciuto dalla C.T.R. valido a giustificare gli accertamenti.

Alla stregua delle esposte considerazioni in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che deciderà in merito prendendo adeguatamente in esame gli aspetti innanzi evidenziati, nella misura in cui risultino effettivamente documentati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze. Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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