Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9860 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. un., 19/04/2017, (ud. 22/11/2016, dep.19/04/2017),  n. 9860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sezione –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27618/2015 proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FAUSTO CAROTTI,

che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 137/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Pietro Fausto CAROTTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione con rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il COA di (OMISSIS) ha comminato all’Avvocato D.S.F. la sanzione della radiazione avendo ritenuto rilevanti sul piano disciplinare le circostanze accertate in sentenza penale di condanna a suo carico per il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti;

il ricorso proposto dal D.S. al C.N.F. è stato parzialmente accolto – con sostituzione della irrogata sanzione della radiazione con quella della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni – sul rilievo che nel nuovo ordinamento forense, ispirato al principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, la condotta contestata non risulta considerata espressamente e che possono essere valutate a favore dell’incolpato una serie di circostanze di fatto (giovane età, modalità del coinvolgimento nella condotta illecita, breve arco temporale di consumazione dell’illecito) idonee a far presumere il recupero di una linearità di comportamento tale da legittimare il suo reinserimento nell’ordinamento forense.

Avverso la decisione del C.N.F. il D.S. ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, posto che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40, applicabile al momento della commissione dell’illecito, prevede la sanzione della sospensione in misura non superiore ad un anno e ha sollecitato in via di urgenza la sospensione della irrogata sanzione disciplinare; queste sezioni unte, su conforme pare del P.G., hanno già provveduto sull’istanza cautelare accogliendola.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. L’art. 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile nella specie ratione temporis, prevede che “Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono: 1 l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del sindacato; 2 la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 3 la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43; 4 la radiazione dall’albo”.

Già secondo a disciplina applicabile nella specie si evince chiaramente che le sanzioni irrogabili per gli avvocati costituiscono un numero chiuso, con la conseguenza che ogni sanzione diversa da quelle previste ovvero irrogata al di fuori della previsione di legge deve ritenersi illegittima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni deve essere cassata con rinvio al C.N.F. anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al C.N.F..

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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