Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9860 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25802-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

P.A.R., in persona ed in qualità di ex socio della

società Edilizia/93 di P.P. & C. Snc, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CHIARA PIRRITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

GIUNTA;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2202/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.A.R., socio della società Edilizia 93 di P.P. & C. snc, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una cartella di pagamento che era stata preceduta dall’avviso di accertamento, notificato alla società e ai due soci per il recupero delle maggiori imposte dirette sulla base di accertamenti bancari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello limitando il maggior reddito da tassare ad Euro 99.457,85 sul presupposto che in pari data la CTR della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello della soc Edilizia 93 di P. Pietro & C. snc relativo all’Irap e all’Iva anno 2006.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver il ricorrente dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale il cui prodromico avviso di accertamento non era stato impugnato dal contribuente.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente la CTR ha fondato la propria decisione della coeva statuizione della CTR sul ricorso proposto dalla società senza che la sentenza fosse passata in giudicato.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Questa Corte ha affermato che in materia di società di persone il principio secondo il quale allorquando viene contestato la distribuzione al socio del reddito non dichiarato, il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve essere inteso nel senso che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (vedi: Cass. 19850/2005 10918/2019).

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1 E’ pacifico che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato distinti avvisi di accertamento, recuperando a tassazione i movimenti bancari per i quali non erano state fornite adeguate giustificazioni, alla società Edilizia 93 di P.P. & C. snc e, per trasparenza ai soci P.A.R. e P.P..

3.2 L’atto impositivo veniva impugnato solo dalla società sicchè l’Ufficio, in conseguenza dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute in virtù dell’accertamento divenuto definitivo notificava ai soci cartella di pagamento.

3.3 L’impugnata sentenza preso atto della contestuale sentenza resa nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società che aveva parzialmente annullato l’avviso con rideterminazione degli imponibili accertati dall’Ufficio ha esteso gli effetti di tale pronuncia anche al socio P.A.R..

3.4 Ciò premesso è corretto, come sopra precisato, ritenere che il venir meno dell’avviso di accertamento o la riduzione della pretesa creditorio nei confronti della società di persone, comporta l’annullamento o la corrispondente diminuzione della pretesa fiscale anche della cartella di pagamento emessa nei confronti della socia illimitatamente responsabile.

3.5 Va tuttavia sottolineato che secondo l’orientamento espresso da questa corte sezioni unite (sentenza 4 giugno 2008, n. 14815) solo la sentenza passata in giudicato in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti dei soci che, pur avendo partecipato al giudizio in qualità di litisconsorti necessari, non hanno impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti. In particolare la Suprema Corte, nella predetta pronuncia ha affermato che “quanto agli accertamenti divenuti definitivi perchè non impugnati, vale la regola già ricordata della non autonoma impugnabilità (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6) e della opponibilità all’amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato.

3.6 La CTR non si è adeguata a tale principio in quanto non essendo la sentenza della CTR che nel processo promosso dalla società ha ridotto la base imponibile ancora divenuta definitiva essendo stata impugnata in Cassazione dall’Agenzia, avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo.

3.7 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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