Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 986 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 13/04/07,

depositata il 03/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

letta la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Letta la memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

OSSERVA:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. M.G. per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che, ai fini della determinazione del reddito, sulla base del parametro costituito dal valore dei beni strumentali, il valore da prendere in considerazione deve essere quello reale e non quello storico.

L’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di calcolo del reddito di impresa di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 Tuir, in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, in quanto, ai fini della determinazione dei ricavi, nella utilizzazione del valore dei beni strumentali va considerato il costo storico degli stessi.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 4, comma 3, recante Elaborazione dei parametri per a determinazione dei ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attivita’ svolta, prevede che ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali occorre considerare il “costo storico” al lordo degli ammortamenti. La CTR, invece, ai fini della ricostruzione del reddito di esercizio, ha considerato il valore dei beni strumentali al netto degli ammortamenti, in violazione della citata disposizione normativa. A seguire il ragionamento della CTR, che contrasta con la citata disposizione, gli ammortamenti inciderebbero due volte nella determinazione del reddito d’impresa.

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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