Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9859 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. un., 19/04/2017, (ud. 22/11/2016, dep.19/04/2017), n. 9859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7986/2015 proposto da:
WPP UNO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. SABA 54, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO DELL’ANNO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati HERWIG NEULICHEDL, UMBERTO DEFLORIAN, PAOLO
CORTI, ARTHUR FREI e ANDREAS WIDMANN, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
WWF ITALIA ONLUS, OSTERREICHINSCHER ALPENVEREIN (oEav), in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MANFRED NATZLER e ANTON VON WALTHER, per
deleghe in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI GRIES AM BRENNER, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNE DI
BRENNERO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4775/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
uditi gli avvocati Paolo DELL’ANNO, Paolo CORTI, Umberto DEFLORIAN ed
Alessio PETRETTI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato, limitatamente a 19 torri, il progetto presentato da WPP UNO S.p.a. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Brennero, subordinandone la realizzazione al rispetto di varie prescrizioni. Il club alpino austriaco “OeAV”, WWF Italia Onlus ed il Comune di Gries am Brenner, con separati ricorsi, hanno impugnato la suddetta deliberazione e gli atti connessi dinanzi al T.R.G.A. – sezione autonoma per la provincia di Bolzano – censurandoli sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere. Il giudice adito, esclusa la legittimazione di “OeAV”, ha accolto i ricorsi riuniti annullando i provvedimenti impugnati; il C.d.S. adito in sede di impugnazione ha accolto l’appello incidentale di OeAV – affermandone la legittimazione ad impugnare la suddetta deliberazione – ed ha in gran parte respinto l’appello principale della società, corrispondentemente confermando gli annullamenti disposti dal primo giudice.
Avverso la sentenza del C.d.S. WPP UNO S.p.a. ricorre con due motivi successivamente illustrati da memoria. Resistono “OeAV” e WWF Italia Onlus con controricorso anch’esso illustrato da successiva memoria. Il Comune di Gries am Brenner non ha resistito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente deduce difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda proposta dal Comune di Gries am Brenner e da OeAV in quanto enti (pubblico il primo e privato il secondo) di diritto austriaco.
Col secondo motivo la medesima società denuncia eccesso di potere giurisdizionale sotto diversi profili, in particolare perchè il C.d.S. avrebbe: affrontato di fatto la questione della opportunità e della convenienza dell’opera così sostituendo la propria volontà a quella dell’amministrazione; applicato una norma inesistente secondo la quale la provincia non avrebbe potuto approvare un nuovo impianto per la produzione di energia rinnovabile in quanto il bilancio energetico provinciale era da considerare sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia; assegnato alla tutela del paesaggio un valore assoluto sacrificando ogni altro interesse pubblico di grado costituzionale quale l’interesse alla produzione di energia e l’interesse al rispetto dei vincoli comunitari; affermato un difetto di istruttoria a seguito del parere negativo del Comitato tecnico senza considerare che la Giunta non è vincolata al suddetto parere e quindi ha il potere-dovere di esprimere la sua valutazione per condividerlo o per discostarsene, così applicando una norma inesistente secondo la quale la Giunta deve sempre condividere il parere del comitato oppure affidare ad un altro collegio tecnico la redazione di un ulteriore parere.
Le censure esposte sono inammissibili.
Con riguardo al primo motivo la società ricorrente, nonostante la formale denuncia di difetto di giurisdizione, in realtà non pone in discussione la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell’impugnazione della Delib. Giunta provinciale di Bolzano avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale e l’approvazione del progetto di realizzazione di un parco eolico nel Comune di Brennero, ma contesta il riconoscimento da parte del giudice italiano della legittimazione a ricorrere degli enti di diritto austriaco (Comune di Gries am Brenner e OeAV), imputando perciò al C.d.S. – inammissibilmente in questa sede – una violazione di legge per erronea interpretazione di norme e trattati applicabili.
Con riguardo al secondo motivo, sulla base di una lettura completa e coordinata della sentenza impugnata non è dato riscontrare il denunciato eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad alcuno dei profili dedotti, non emergendo in particolare nè che il C.d.S. abbia fatto applicazione di norme inesistenti e dallo stesso “create” nè tantomeno che abbia deciso sulla base di valutazioni di opportunità riservate all’Amministrazione. In particolare, nel confermare parzialmente l’impugnata decisione dei primi giudici, il C.d.S. ha motivatamente escluso che essi avessero sostituito all’apprezzamento dell’Amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento, rilevando che gli stessi avevano correttamente proceduto all’accertamento e valutazione dei fatti denotanti il denunciato eccesso di potere da parte dell’Amministrazione (con riguardo al travisamento in fatto, alla carenza istruttoria ed all’assenza di motivazione puntuale e coerente nonostante le molteplici osservazioni di tenore negativo provenienti da soggetti pubblici e privati intervenuti nel procedimento nonchè del dettagliato parere negativo espresso dal Comitato ambientale), senza per questo incorrere esso stesso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata all’Amministrazione o al legislatore e senza che possano indurre a diverse conclusioni alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che la ricorrente principale estrapola dal contesto attribuendo ad esse una valenza assolutamente ingiustificata nell’ambito dell’economia generale della motivazione della decisione in questa sede impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti delle controparti costituite, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.000 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017