Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9858 del 23/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9858 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/04/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si compAichi.
Romajb /4/145
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
23 APR 21113
Ct 10562/10- 541 – Avvocatura Generale dello Stato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V — Ric. n. 6058/10.
COMUNICAZIONE DI DEFINIZIONE DEL CONDONO
per
l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax: 06
96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso i cui uffici domicilia
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
(intimato)
contro
BERARDINO Nicola
(ricorrente)
(Avv. Damascelli),
in relazione a
ricorso notificato il 4.3.10 per la cassazione della sentenza n. 10/13/09
della C.T.R. di Bari depositata il 19.1.09
si informa, ai fini dell’estinzione del giudizio,
che la D.P. di Barletta dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale, ha
comunicato, con l’allegata nota del 13.9.12, l’avvenuta definizione del condono ex
art. 39, 12°c., D.L. n. 98/11, che richiama l’art. 16, 8°c. L. n. 289/02 e succ.
modificazioni e integrazioni.
Pertanto si chiede
dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Roma, 12.1.13
(D.L. n. 98/11, conv. in L n. 111/11)