Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9858 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9858 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Visentin Giorgio, rapp.to e difeso dall’avv. Fabrio Pace, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
39/49/13

depositata il 4/4/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Pace per il controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Visentin Giorgio contro l’Agenzia delle Entrate è stata defmita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 384/2/11 che aveva accolto
il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso
delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo
Fondoenel. La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% di cui all’art. 6 della L.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26517/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/05/2015

482/85. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. A seguito di deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo (con cui deduce: falsa applicazione dell’art. 16, 17 e 42 del dpr 917/86„

stazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe
soggetta a tassazione separata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( SS.UU. del
22/6/2011 n. 13642; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10039 del 2014; Sez. 6 5, Ordinanza n. 2511 del 2014) ha affermato che:” In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 124/1993 ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette
al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 letta)
e 17 del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. Rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato- si applica la ritenuta
del 12,50% prevista dall’art. 6 della L. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere
dall’I gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16
conuna 1 lett.a) e 17 del TUIR. A tali principi non risulta conforme la decisione impugnata
laddove, in assenza di specifici accertamenti sul punto, ha ritenuto la tassabilità delle somme
in questione nella misura del 12,5%.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR
della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Il de

Così deciso in Roma, 16/4/2015
dott.

• ala

6 L. 482/85 e 2697 c. c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che la pre-

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