Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9858 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27709/2018 R.G. proposto da:

AZZURRA s.a.s. di P.G. (già Aurora Chemical s.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, P.G.,

nonchè quest’ultimo personalmente, quale socio della predetta

società, e S.V., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. Ermanno BOCCHINI, ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla via delle Quattro Fontane,

n. 20, presso lo studio legale dell’avv. Nicola Decio MATTEI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

D.M.F., D.M.E. e D.M.P.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 1596/20/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento induttivo dei redditi conseguiti ai fini IVA ed IRAP dalla Azzurra s.a.s. con riferimento all’anno d’imposta 2007, in relazione al quale la predetta società aveva omesso di presentare la dichiarazione reddituale, nonchè degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, riuniti gli appelli separatamente proposti, li accoglieva limitatamente al “riconoscimento dei costi sostenuti e regolarmente accertati”, rigettando per il resto;

avverso tale statuizione la società ed i soci P.G. e S.V. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata Agenzia delle entrate con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., a seguito di integrazione disposta nei confronti di D.M.P., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, per avere la CTR omesso di considerare che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era dipesa da causa di forza maggiore, ovvero dall’avvenuto sequestro della documentazione contabile ad opera della G.d.F. e, quindi, da causa oggettiva indipendente dalla volontà del contribuente.

2. Sostengono i ricorrenti di aver richiesto ma non ottenuto il dissequestro della documentazione contabile.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

4. Anche a voler prescindere dal rilievo, di per sè decisivo, che l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente comunque legittima l’Ufficio delle imposte a determinare d’ufficio il reddito del contribuente, con metodo induttivo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato il verificarsi del relativo presupposto, che al più possono rilevare ai fini dell’applicazione delle sanzioni per l’omissione riscontrata, osserva il Collegio che nel caso di specie la ricorrente non ha provato di aver richiesto la documentazione contabile ai fini della redazione e presentazione della dichiarazione reddituale, in quanto quella depositata in allegato al ricorso è un’istanza di dissequestro dell’azienda e non di quella documentazione. Neppure può ritenersi sussistente in capo all’amministrazione finanziaria l’obbligo di determinare il reddito sulla base di quella documentazione, posto che “nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa” (Cass. n. 20708 del 2007), che nella specie i contribuenti potevano assolvere mediante esibizione di quella documentazione previa rituale richiesta di restituzione, che, come detto sopra, non hanno provato di aver avanzato alla competente Autorità.

5. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento delle sanzioni applicate con gli atti impositivi impugnati, avendo ritenuto che il sequestro della documentazione contabile, quale causa di forza maggiore, avrebbe potuto “rilevare sul piano sanzionatorio, potendo incidere sull’elemento soggettivo”, che però era “Profilo (…) non dedotto in giudizio”.

6. Il motivo è infondato e va rigettato.

7. Deve preliminarmente ricordarsi il principio secondo cui “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonchè Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).

8. In effetti, il motivo con cui i contribuenti hanno dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per la sussistenza di una causa di forza maggiore, anche con riferimento alle sanzioni, è manifestamente infondato alla stregua di quanto si è detto sopra circa l’insussistenza sub specie della dedotta esimente.

9. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 654 c.p.p., sostenendo che la CTR aveva disatteso l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice tributario, in caso di assoluzione nel processo penale con sentenza, passata in cosa giudicata, con la formula “il fatto non sussiste”, nella specie nei confronti di P.G., legale rappresentante della società contribuente, se vuole disattendere il giudicato, deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione delle prove” (ricorso, pag. 21); attività del tutto omessa dai giudici di appello.

10. Il motivo è infondato in quanto la CTR ha affermato che l’assoluzione di P.G. era “basata sull’insufficienza degli elementi probatori raccolti in quella sede”, con la conseguenza che deve ritenersi rispettato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio” (Cass. n. 28174 del 2017). Orbene, nel caso di specie non risulta, nè è stato provato, che nel giudizio tributario siano state prodotte le prove valutate dal giudice penale, cui si fa riferimento espresso nel ricorso, ovvero i “verbali di esame del consulente di parte e relazione tecnica del consulente tecnico di parte”, e neppure la sentenza penale di assoluzione, avendo i giudici di appello affermato che di tale sentenza era riportato soltanto uno stralcio negli atti di appello.

11. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento, nei confronti della parte costituita, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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