Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9857 del 23/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9857 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunici.
Roma,15/ 4
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

CEPOSITATO IN CANCELLERIA
11″

1.3..APR.•.411 …………
Giudiziario
Il Fu
M1RACO)”

À3

Data pubblicazione: 23/04/2013

Ct 3992/2010 (avv. Maddalo)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
MARCHI SAS DI MARCHI CATERINA & D. — MARCHI CATERINA
— BARONI MARCO
controricorrenti
in punto
annullamento della sentenza n. 25/8/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze
PREMESSO
Che con note 14568 e 14571 del 7.8.2012 e con nota n. 48917 del
28.8.2012 la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che i contribuenti
hanno presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art.
39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega n. 3 comunicazioni di regolarità.
Roma, 22 ottobre 2012

nel ricorso n. 13134/2010

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