Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9857 del 14/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9857 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Annoni Giovanni
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n.49/13/44 depositata il 21/3/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Annoni Giovanni
contro l’Agenzia delle Entrate ha ad
oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. T9K010700218-21/2011 per irpef
2007 e 2008. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha
svolto il contribuente. A seguito di deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 26377/13
Ordinanza pag. I
Data pubblicazione: 14/05/2015
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dpr 600/73, in
relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso l’obbligo del contribuente di documentare l’incasso e la destinazione delle somme provenienti dalla vendita di
terreni edificabili nel 2004.
CTR abbia escluso l’obbligo del contribuente di documentare l’incasso; di contro va osservato che la CTR, nel confermare la decisione della CTP di Como – secondo la quale il contribuente “aveva provato documentalmente”….. — afferma che la vendita dei terreni ereditati così come la dichiarata dall’Ufficio iscrizione ipotecaria sulla residenza principale pongono elementi… che neutralizzano completamente le presunzioni …. . Va di poi rilevato che,
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente
il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova
documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigente “ratione temporis”, riguarda la sola disponibilità di
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego
negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute.
Non risulta contraria a tale ultimo principio la decisione impugnata laddove si esclude”
che sia onere del contribuente dimostrare che le sue disponibilità economiche non siano
state impiegate per nuovi investimenti”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 16/4/2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
La censura è infondata. Dalla motivazione della decisione impugnata non si evince che la