Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9857 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27905/2019 R.G., proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Oscar Musacchio,

con studio in Cosenza, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.:

oscar.musacchio.pec.it), giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

e

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “EQUITALIA SUD S.p.A.”),

con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Calabria l’11 febbraio 2019 n. 249/01/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.D. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria 1111 febbraio 2019 n. 249/01/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di alcune cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza col n. 1507/07/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la procura conferita dal dante causa dell’agente della riscossione al proprio difensore era stata apposta in margine all’atto di costituzione e che i documenti prodotti in sede di appello (ancorchè ritenuti tardivi in prime cure) potessero essere esaminati ai fini della decisione. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di pronunciarsi sul difetto di rappresentanza sostanziale e processuale dell’agente della riscossione nel giudizio di prime cure.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 58, e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver tenuto conto nel giudizio di secondo grado dei documenti prodotti dalla parte costituita in modo irregolare nel giudizio di primo grado, la quale doveva considerarsi contumace.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

1.1 Invero, il contribuente non ha trascritto in ricorso il tenore dell’eccezione sulla quale il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciare (secondo la prospettazione fattane), precludendo al giudice di legittimità ogni sindacato sulla relativa fondatezza, anche a fronte dell’accertamento espressamente riguardante la ritualità della procura ad litem in margine alla memoria di costituzione, la quale presupponeva la implicita verifica della rappresentanza sostanziale del conferente.

Nè il generico richiamo alle memorie illustrative nel giudizio di appello (senza alcuna indicazione del punto saliente ove l’eccezione sarebbe stata dedotta) vale ad evitare l’inammissibilità.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1 Invero, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ex art. 58, deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benchè irritualmente, nel giudizio di primo grado, poichè nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. 5, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26115).

2.2 Pertanto, una volta esclusa l’ammissibilità della censura sulla regolare costituzione, i documenti prodotti dall’agente della riscossione, ancorchè tardivamente acquisiti nel giudizio di prime cure, erano pienamente utilizzabili ai fini della decisione del gravame.

3. In conclusione, valutandosi l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla per le spese giudiziali, stante la soccombenza della parte costituita.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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