Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9856 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20141/2018 R.G. proposto da:

Comitato per l’acqua in Sardegna, in persona del suo presidente

P.P.P., anche personalmente, F.P., R.G.,

A.I.C.G., S.D., tutti rappresentati e difesi

dall’Avv. Giovanni Paolo Allena, con domicilio eletto in Roma, via

Nicotera, n. 29;

– ricorrenti –

contro

Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Maciotta e Giovanni

Maciotta, con domicilio eletto in Roma, via P. Falconieri, n. 100,

presso lo studio dell’Avv. Paola Fiecchi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500 della Corte d’appello di Cagliari

pubblicata il 30 maggio 2018.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Il Comitato per l’acqua in Sardegna, in persona del suo presidente P.P.P., nonchè quest’ultimo personalmente, Pi.Fr., P.A., L.I., S.M.P., M.M. e C.G.A. introducevano, dinanzi al Tribunale di Cagliari, un’azione di classe ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-bis (codice del consumo) nei confronti della Abbanoa s.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato, notificando l’atto di citazione, conformemente a quanto previsto dal comma 5 della citata disposizione, anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale adito.

In particolare, l’azione era giustificata dal razionamento idrico che aveva interessato un intero quartiere della città di Sassari. Razionamento dovuto alla presenza di perdite nelle condotte idriche che, con un regolare flusso, avrebbero potuto causare un’eccessiva dispersione di acqua.

Il Tribunale di Cagliari, riconosciutosi competente ed esclusa la manifesta infondatezza della domanda, pronunciava ordinanza con, cui dichiarava inammissibile l’azione di classe, ritenendo che il Comitato non fosse in grado di tutelare adeguatamente gli interessi della classe medesima.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il Comitato proponeva reclamo alla Corte d’appello di Cagliari. Questa, riformando il provvedimento impugnato, dichiarava l’azione ammissibile ed impartiva le disposizioni di cui all’art. 140-bis, comma 9, cod. cons.. In particolare, quanto alle forme di pubblicità dell’ordinanza, il giudice d’appello disponeva “la pubblicazione del presente provvedimento, a cura e spese dei proponenti, da effettuarsi per tre volte, entro il 30 novembre 2014, sui quotidiani locali La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda”.

Scaduto il termine per la pubblicazione del provvedimento e il termine per il deposito degli atti di adesione, la causa veniva riassunta – con atto depositato il 26 giugno 2015 – dinanzi al Tribunale di Cagliari che, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 1 giugno 2016, dichiarava l’improcedibilità dell’azione per l’inadempimento degli oneri di pubblicità.

L’ordinanza veniva reclamata dai proponenti dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari la quale, riqualificato il reclamo come appello, lo respingeva.

Il Comitato per l’acqua in Sardegna, in persona del suo presidente P.P.P., il quale ha agito anche personalmente, F.P., R.G., A.I.C.G. e S.D., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolando due motivi di ricorso. L’Abbanoa s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-bis, comma 9, in relazione all’art. 12 preleggi. La censura si incentra su quanto affermato dalla Corte d’appello, secondo cui la pubblicità doveva necessariamente essere effettuata nella sezione dedicata alle comunicazioni legali.

Sostengono, invece, i ricorrenti che il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-bis, comma 9, nulla specifica circa le modalità di pubblicazione. Questa norma rimanda al giudice il potere di indicare il modo in cui deve essere data pubblicità all’ordinanza e nel caso specifico, il giudice nulla aveva previsto, stabilendo soltanto “la pubblicazione del presente provvedimento, a cura e spese dei proponenti, da effettuarsi per tre volte, entro il 30 novembre 2014, sui quotidiani locali La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda”. Di conseguenza, anche la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sul quotidiano La Nuova Sardegna, sotto forma di articolo giornalistico doveva essere conteggiata come una valida modalità di pubblicazione.

La censura non coglie la ratio decidendi.

La Corte d’appello osserva: “non si ritiene che il fatto che il dispositivo del provvedimento sia riportato integralmente nel corpo

di due articoli di cronaca del quotidiano “La Nuova Sardegna” del 27 e del 30 novembre 2014, non riferibili agli odierni reclamanti integri gli estremi della pubblicazione del predetto giornale “a cura e spese dei proponenti” richiesta dalla Corte d’Appello di Cagliari, pubblicazione che avrebbe dovuto essere attuata nel riquadro comunicazioni legali all’uopo destinato” (pag. 7).

La Corte d’appello, pertanto, non si sofferma semplicemente sulle modalità di pubblicazione in sè, ma in particolare sul fatto che la pubblicazione dei due articoli non sia “riferibil(e) agli odierni reclamanti” e non sia avvenuta “a cura e spese dei proponenti”. Deve quindi ritenersi che la corte di merito abbia inteso rimarcare la circostanza la pubblicazione degli articoli giornalistici sia avvenuta per iniziativa di un soggetto terzo (la testata giornalistica) e non poteva essere “recuperata” dai ricorrenti a deconto dello specifico onere pubblicitario su di loro gravante. Onere che, quindi, è stato solo parzialmente adempiuto, mediante pubblicazione per tre volte (come richiesto) su “L’Unione Sarda”, ma una sola, anzichè tre, su “La Nuova Sardegna”.

Sul punto i ricorrenti nulla deducono, limitandosi a sostenere che la pubblicazione quale che sia – evidentemente anche ad opera di altri – sarebbe pur sempre idonea perchè raggiunge (anche meglio, a loro dire) l’obiettivo di far conoscere l’azione di classe.

Resta, poi, totalmente in disparte il fatto, sottolineato dalla Corte d’appello, che la pubblicazione ha avuto ad oggetto il solo dispositivo del provvedimento che dichiarava ammissibile l’azione di classe, anzichè l’estratto dello stesso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che darebbe luogo ad un difetto di motivazione nelle forme della motivazione apparente.

Il motivo è manifestamente infondato.

Alla luce di quanto detto sopra è evidente che non è riscontrabile alcun difetto di motivazione. Il giudice d’appello ha confermato la dichiarazione di improcedibilità perchè non è stato adempiuto l’onere di pubblicità in conformità alle modalità stabilite dall’ordinanza. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA