Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9856 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18702/2012 R.G. proposto da:

Medtronic International Trading s.a.r.l., rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Luigi Cardascia, Paola Lumini ed Enrico Ceriana,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n. 28 presso lo studio

dell’Avv. Attilio Pelosi, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 14/35/12 depositata il 23 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso, in subordine la rimessione alle Sezioni Unite.

Udito l’Avv. Enrico Ceriana per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento dell’appello erariale, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’impugnazione proposta dalla società svizzera Medtronic International Trading contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. (OMISSIS) emesso per riqualificazione di un acquisto di beni operato dalla medesima società in data (OMISSIS), venditrice Medtronic Italia s.p.a..

Il giudice d’appello dichiarava corretta la riqualificazione del negozio come cessione d’azienda, posto che questo aveva trasferito un intero complesso funzionale (magazzino, immobilizzazioni, crediti) e che dopo di esso l’alienante italiana aveva iniziato ad operare quale commissionaria di vendita dei medesimi prodotti, con trasferimento degli utili alla più favorevole tassazione elvetica.

Medtronic International Trading ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle entrate resta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione e violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54, 55, L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver il giudice d’appello pretermesso l’eccezione di illegittimità dell’avviso di liquidazione per contraddittorietà della motivazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’avviso di liquidazione evidenzia un’imprecisione formale laddove qualifica l’imposta come “complementare”, e tuttavia il fatto che la liquidazione seguisse a registrazione d’ufficio e non implicasse contestazione di valore rendeva palese trattarsi di imposta “principale”, nè la contribuente ha allegato una qualche lesione del diritto di difesa come effetto dell’errore materiale dell’ufficio (per la sufficienza di una motivazione dell’avviso di liquidazione idonea alla difesa del contribuente, Cass. 28 marzo 2003, n. 4710, Rv. 561555).

Pertanto, l’omissione del giudice d’appello non risulta decisiva.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello ingiustificatamente affermato che la società svizzera era inattiva prima della cessione e che la cessione aveva generato un risparmio d’imposta.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La ratio decidendi della sentenza d’appello concerne l’unitarietà funzionale dei beni ceduti; la pregressa inattività dell’acquirente e i vantaggi fiscali della cessione sono oggetto di argomenti ad abundantiam, contro i quali il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse (Cass. 5 giugno 2007, n. 13068, Rv. 597597; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495).

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2555 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, art. 5 Sesta direttiva IVA, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 15, comma 1, lett. b, per aver il giudice d’appello qualificato come complesso aziendale una somma di beni distinti.

3.1. Il motivo è infondato.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la qualificazione di una vendita di beni come cessione d’azienda non esige l’attualità dell’esercizio dell’impresa, nè il trasferimento delle relazioni finanziarie, commerciali e personali, essendo sufficiente che i beni ceduti abbiano un’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa (Cass. 25 gennaio 2002, n. 897, Rv. 551846; Cass. 19 novembre 2007, n. 23857, Rv. 601114; Cass. 16 aprile 2010, n. 9162, Rv. 612686).

Affermando che le immobilizzazioni per la vendita, il magazzino e i crediti commerciali “rappresentano non singoli beni ceduti, ma un complesso organico”, il giudice d’appello non ha violato detto principio; alla luce del quale, viceversa, risulta non decisivo l’argomento della ricorrente circa l’omesso trasferimento della lista-clienti (peraltro non del tutto estranea alla lista-debitori).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia omessa pronuncia, per non aver il giudice d’appello deciso sulla questione dell’aliquota da applicare alla cessione dei crediti, questione riproposta in appello.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente evidenzia che nell’atto di cessione i vari cespiti erano distinti per valore; tuttavia, all’effetto di derogare la regola dell’aliquota più elevata, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, esige qualcosa di diverso e ulteriore, cioè che i singoli cespiti siano oggetto di autonoma previsione negoziale, tramite pattuizione di “corrispettivi distinti” (per la necessità di una separata convenzione di prezzo, Cass. 2 aprile 2015, n. 6716, Rv. 635141).

Pertanto, l’omissione del giudice d’appello non risulta decisiva.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia omessa pronuncia, per non aver il giudice d’appello deciso sulla questione del difetto di motivazione dell’irrogazione delle sanzioni, questione riproposta in appello.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole della contraddittoria motivazione dell’avviso circa la misura delle sanzioni, e tuttavia essa stessa riconosce esserle stato applicato il minimo edittale; si duole altresì dell’omessa motivazione dell’avviso circa l’autore materiale della violazione e la colpevolezza, e tuttavia essa risponde in proprio quale persona giuridica, mentre la colpa è presunta fino a prova contraria (Cass. 25 ottobre 2006, n. 22890, Rv. 595873; Cass. 15 giugno 2011, n. 13068, Rv. 618420).

Pertanto, l’omissione del giudice d’appello non risulta decisiva.

6. Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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