Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9856 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9856 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Centro Laser Perugia s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Rot

ma, alla via del Circo Massimo n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti, rapp.to
e difeso dall’avv. Mario Mattei , giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.
85/13/4 depositata il 9/4/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Innocenti

per la ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da

Centro Laser s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. T3N030405333/2010 per ires 2008.
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate

contro la sentenza della CTP di Perugia n. 308/1/11 che aveva accolto

Corte Suprema di Cessazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26250/13

Ordinanza pag. 1

il

Data pubblicazione: 14/05/2015

ricorso della società sul rilievo della estrema genericità delle fatture, sia della descrizione
dell’oggetto delle operazioni prive degli elementi previsti dall’art. 21 del dpr 633/72 . Il
ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’Agenzia delle Entrate. A seguito di deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 comma 5 del dpr
917/86, in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la deducibilità dei costi indicati in fattura. Rileva la ricorrente che la CTP di Perugia, con sentenza n. 121/08/12, con riferimento all’anno 2007, sulla base dello stesso pvc ha annullato
l’avviso di accertamento.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità. Nessun rilievo in questa sede può conferirsi alla decisione della CTP di Perugia,
passata in giudicato nel corso del giudizio di 11 grado, la cui esistenza non risulta essere stata
eccepita nel corso del giudizio di merito ( v. SS.UU. 21493/2010); peraltro la preclusione
del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, “causa petendi” e
“petitum”, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda
giudiziale e della decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e
non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Sez. 5,Sentenza n. 12763 del
06/06/2014).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26250/13

Ordinanza pag. 2

*

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 16/4/2015

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