Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9855 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17912/2018 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso da sè stesso, ai sensi

dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, via della

Balduina, n. 66;

– ricorrente –

contro

Argital s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Fossi Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 641 della Corte d’appello di Salerno

depositata l’11 maggio 2018.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La Argital s.a.s. agiva confronti della Fossil Italia s.r.l., esponendo che quest’ultima aveva precettato il pagamento dell’importo di Euro 11.001,08 ed aveva poi avviato un’azione esecutiva; che, a tacitazione del proprio credito, aveva accettato in pagamento un assegno bancario, emesso da Si.Da. il (OMISSIS), dell’importo di Euro 15.000,00; che, nonostante il minor importo precettato, aveva indebitamente trattenuta l’intera somma. Chiedeva quindi la ripetizione dell’indebito pagamento, fino alla concorrenza della differenza fra l’importo precettato e quello dell’assegno dato in pagamento, pari a Euro 3.998,92.

La Fossil Italia s.r.l. si costituiva e contestava la legittimazione attiva dell’attrice, soggetto diverso da colui che aveva emesso l’assegno, nonchè la propria legittimazione passiva. Infatti, secondo la prospettazione della convenuta, l’assegno era stato consegnato nelle mani dell’avvocato S.G., suo difensore nella procedura esecutiva, ma quest’ultimo le aveva riversato unicamente l’importo di Euro 11.295,00, ossia la somma a lei dovuta (per credito e spese della procedura), trattenendo per sè la differenza. Poichè lo S. non era stato in tal senso autorizzato dalla propria cliente, la Fossil Italia s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, così da rendere il conto della gestione del pagamento ricevuto dalla Argital s.a.s. e, in subordine, per spiegare nei suoi confronti domanda di manleva, in caso di accoglimento della domanda avversaria.

Chiamato in giudizio, lo S. si costituiva e, per quanto qui ancora d’interesse, contestava la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti poichè, a suo dire, la somma che egli aveva trattenuto trovava causa nelle spese legali della procedura esecutiva – proseguita, dopo la notifica del precetto, con atto di pignoramento mobiliare e successiva sua conversione – come provato dalla fattura di Euro 3.705,00 emessa, senza alcuna contestazione, nei confronti della Argital s.a.s.

Il Tribunale di Salerno condannava lo S. alla restituzione della somma di Euro 3.705,00 alla Argital s.a.s., ritenendo che il pagamento fosse privo di causa e la somma indebitamente trattenuta, in violazione del mandato conferitogli.

Lo S. impugnava la decisione. Gli appellati si costituivano e resistevano.

La Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 3.677,00, in favore di ciascun appellato.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da S.G. per due motivi, illustrati da successive memorie. Gli intimati non hanno svolto, in questa sede, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2033, 2233 e 2697 c.c. e degli artt. 81 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La censura concerne la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il pagamento di Euro 3.705,00, effettuato dalla Argital s.a.s. nei confronti del ricorrente fosse privo di causa.

La decisione, nell’ambito dell’unico motivo, è fatta oggetto di molteplici censure.

Va esaminata, anzitutto, la dedotta violazione dell’art. 81 c.p.c., avente rilievo preliminare.

Sostiene il ricorrente che il pagamento indebito è stato effettuato da Si.Da., estraneo alla compagine sociale dell’Argital s.a.s., sicchè quest’ultima non sarebbe legittimata ad agire per la ripetizione delle somme eventualmente pagate in eccesso.

Si tratta della riproposizione di un’eccezione già formulata nel giudizio d’appello e che la corte territoriale aveva disattesa, osservando che “è emerso incontrovertibilmente che l’assegno di Euro 15.000,00 consegnato all’Avvocato S., procuratore domiciliatario del creditore procedente, aveva la funzione causale di determinare l’estinzione della procedura esecutiva 883/2002 intrapresa dalla creditrice FOSSIL in danno della ARGITAL in relazione alla quale aveva diritto alla somma (poi ricevuta) di Euro 11.295,00. Questa essendo la causa sottostante al pagamento del titolo, trattandosi di rapporto da ricondurre necessariamente alla ARGITAL, da ciò non può che derivare la sua legittimazione ad agire per la ripetizione delle somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto”.

Tale motivazione non costituisce oggetto di specifica censura, giacchè il ricorrente si limita ad esporre che “secondo il giudice di merito era possibile la delegazione o sostituzione processuale, ma in ciò violando l’art. 81 c.p.c.”. Tale doglianza, oltremodo generica, non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è certamente di diverso tenore, e men che meno si contrappone dialetticamente alla stessa.

La censura è quindi inammissibile.

2. Sempre nell’ambito del primo motivo, il ricorrente deduce che il pagamento di che trattasi corrisponderebbe alle spese della procedura esecutiva maturate successivamente all’intimazione di pagamento, compresa la fase incidentale della conversione del pignoramento, corrisposte direttamente dalla società debitrice al difensore di quella creditrice. Tant’è che l’Argital s.a.s. aveva ricevuto, concordandone l’importo, una fattura da parte dello S. per l’importo complessivo di Euro 3.705,00, mentre la Fossi Italia s.r.l. nulla avrebbe corrisposto al proprio legale a tale titolo. Il pagamento, quindi, non sarebbe indebito, bensì giustificato dagli accordi intercorsi fra le parti.

Si tratta della riproposizione di un argomento già dedotto fra i motivi di gravame in appello e che la Corte d’appello ha liquidato osservando che “la questione prospettata con il terzo motivo inerente le spese successive al precetto che sarebbero dovute cadere sul debitore è del tutto infondata, ricomprendendo la somma incamerata dalla FOSSIL anche le spese successive al precetto, che recava l’inferiore importo di Euro 11.001,08”.

Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non è congruente con la censura articolata dall’appellante.

Per un verso, è evidente che l’importo precettato (Euro 11.001,08) non poteva essere comprensivo delle spese legali relative ad un’attività ancora da svolgere, ossia della successiva azione esecutiva. Per altro verso, la Fossil Italia s.r.l. si è difesa sostenendo di non aver ricevuto dallo S. nulla di più dell’importo precettato.

Pertanto, la corte territoriale, argomentando in modo del tutto dissono rispetto al motivo di gravame che stata esaminando, in sostanza ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla giustificazione del pagamento indicata dallo S., secondo cui la differenza (pari ad Euro 3.998,92) fra l’importo precettato (Euro 11.001,08) e quello che venne corrisposto con l’assegno bancario a firma di Si.Da. (Euro 15.000,00) troverebbe la propria giustificazione causale nelle spese del processo esecutivo, pagate direttamente dalla società debitrice all’avvocato della creditrice e regolarmente fatturate. Nei limiti sopra illustrati, il primo motivo di ricorso deve essere quindi accolto.

3. L’accoglimento del primo motivo, in relazione al profilo innanzi dedotto, determina l’assorbimento delle ulteriori censure prospettate con il medesimo motivo, nonchè del secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito affinchè provveda anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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