Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9855 del 23/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9855 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma6/4/13
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2 3 »tR..29U
II Funzio
MzIrcell
Data pubblicazione: 23/04/2013
. Ct. 47853/10 (Avv. DE FEIS)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso notificato il 18.11.2010 t 4 –
5′
/40
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
CERASANI COLOMBO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 82/07/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di ROMA
PREMESSO
Che con nota del 12.9.2012 Prot. 116181 la Direzione Provinciale di
ROMA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 8.11.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale