Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9855 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26926/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Poncarale (BS), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di

Delib. adottata dalla Giunta Municipale il 20 giugno 2019, n. 39,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Maione, con studio in

Brescia, elettivamente domiciliato presso il Dott. Alfredo Placidi,

con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 30 aprile 2019 n. 1908/26/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Poncarale (BS) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 30 aprile 2019 n. 1908/26/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il 5 febbraio 2016 n. 114/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’avviso bonario notificato il 18 dicembre 2013 costituiva la comunicazione definitiva per la decorrenza del termine previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, per il pagamento idoneo a precludere l’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver computato il termine per il pagamento con decorrenza dalla mancata risposta dell’amministrazione finanziaria all’istanza di autotutela del 27 febbraio 2014.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto della mancata risposta dell’amministrazione finanziaria all’istanza di autotutela del 27 febbraio 2014.

Ritenuto che:

1. I motivi, la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto, sono infondati.

1.1 Secondo il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, all’esito di controlli automatici, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, e dal D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3, con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19 (salva la riduzione di un terzo delle sanzioni amministrative).

1.2 La questione controversa attiene alla individuazione del dies a quo per la completa decorrenza del termine concesso per il pagamento prima dell’iscrizione a ruolo del credito tributario, che risulta essere stata eseguita il 6 febbraio 2014. Secondo la sentenza impugnata, la comunicazione innescante la decorrenza del termine per il pagamento dovrebbe coincidere con l’avviso bonario notificato il 18 dicembre 2013. Per cui, il versamento eseguito dall’ente contribuente il 31 marzo 2014 era tardivo, essendo ormai scaduto il termine sin dal 17 gennaio 2014.

Di contro, l’ente contribuente assume che l’avviso bonario non poteva equipararsi ad una “decisione definitiva” dell’amministrazione finanziaria ai fini della decorrenza del termine per il pagamento, dovendo tenersi conto del perdurante silenzio sull’istanza di autotutela del 27 febbraio 2014.

1.3 Ora, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, e del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (tra le altre: Cass., Sez. 5, 6 luglio 2016, n. 13759; Cass., Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479).

Peraltro, di recente, con specifica attinenza alla problematica in disanima, questa Corte ha evidenziato che, dal tenore del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, si evince chiaramente che la disciplina prevista dal legislatore con riferimento alle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali prevede l’attivazione della riscossione coattiva sulla base della mera rilevazione dell’irregolarità, pur essendo consentito al contribuente, una volta raggiunto dalla previa comunicazione bonaria di siffatta rilevazione, di attivarsi presso gli uffici competenti per fornire eventuali chiarimenti volti a dimostrare l’infondatezza totale o parziale della pretesa finanziaria. Ove tale facoltà sia esercitata, tuttavia, non si realizza alcuna sospensione del termine di trenta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità, concesso al contribuente per effettuare il pagamento, evitando l’iscrizione a ruolo ed usufruendo della riduzione ad un terzo dell’ammontare delle sanzioni. Soltanto nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, ridetermini in sede di autotutela l’importo delle somme dovute, decorrerà un nuovo termine dalla relativa comunicazione. Dunque, la mera presentazione di una istanza in autotutela da parte del contribuente, ove non seguita da una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, non esime quest’ultimo dall’onere di pagare entro il termine di legge, decorrente dalla comunicazione d’irregolarità, al fine di usufruire della riduzione della sanzione, attesa l’autonomia del procedimento di riscossione coattiva da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela. La mancata risposta dell’amministrazione finanziaria all’istanza presentata in autotutela, conseguentemente, non incide sui termini di legge per il pagamento degli importi richiesti, nè costituisce violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (in termini: Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29650).

1.4 Per cui, costituendo tale istanza una mera sollecitazione del potere di autotutela, il cui esercizio è discrezionale, la sua proposizione non era affatto idonea ad ingenerare nel contribuente il legittimo affidamento in una risposta, tantomeno in senso favorevole, a nulla rilevando a tal fine la soggettiva convinzione del contribuente medesimo nella fondatezza delle proprie rimostranze, e neppure la oggettiva fondatezza delle stesse. Peraltro, nel caso specifico, è altresì rilevante la circostanza che la proposizione dell’istanza è pacificamente avvenuta dopo oltre un mese dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità. Tale circostanza temporale, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinata, ragionevolmente non consentiva di confidare in una risposta dell’amministrazione finanziaria per usufruire della riduzione della sanzione; anche in ragione di ciò deve escludersi che nella concreta fattispecie la mancata risposta da parte dell’amministrazione finanziaria potesse configurare un comportamento contrario ai principi di collaborazione e buona fede.

1.5 Dunque, dal tenore testuale del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, ultimo periodo, risulta corretto concludere che la mancata iscrizione a ruolo costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia pari al 10% dell’importo tardivamente versato, e che l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione concernente la determinazione dell’imposta dovuta. Di conseguenza, quando vi è stata iscrizione a ruolo dell’imposta, e detta iscrizione ha fatto seguito all’omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della prescritta comunicazione, il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione nella misura indicata (Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25287).

1.6 Pertanto, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, ritenendo che il termine D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 ex art. 2, comma 2, decorresse dalla comunicazione dell’avviso bonario al contribuente e che la presentazione di una successiva istanza di autotutela non potesse esercitare alcuna influenza sull’iscrizione a ruolo nè sull’applicazione delle sanzioni in misura integrale.

2. In conclusione, stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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