Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9854 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16228/2018 R.G. proposto da:

C.V., S.S. e S.M., in qualità di

eredi di S.G., nonchè T.R. e CO.Sa., in

qualità di eredi di C.C.D., tutti rappresentati e

difesi dagli Avv.ti Mario Panico e Diego Lorenzo Sperti,

domiciliati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRICASE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto in Roma,

via L. Mantegazza, n. 24, presso il Dott. Marco Gardin;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542 della Corte d’appello di Lecce depositata

il 17 maggio 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

L’ingegnere S.G., l’architetto Co.Co.Da. e il geometra C.V. convenivano, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di Tricase, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 925.411.621 (o di quella che sarebbe risultata in corso di causa) a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.. In particolare, esponevano che il Comune si era avvalso, pur senza aver stipulato uno specifico contratto, delle prestazioni dei professionisti per la progettazione, nell’ambito di un piano di finanziamento predisposto dalla Regione Puglia, di “strutture poli-funzionali di sostegno alle imprese minori, artigianali e turistiche”. Il Comune si costituiva eccependo la prescrizione del credito azionato e, nel merito, contestando la pretesa degli attori.

Il Tribunale disattendeva, con sentenza parziale, l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal Comune, nominava un c.t.u. per la determinazione del valore delle prestazioni rese dai professionisti e infine, con sentenza definitiva, e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 342.602,10, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.

Il Comune appellava la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva ad Euro 239.821,00 la somma dovuta ai professionisti.

Il Comune ricorreva per la cassazione della decisione impugnata, contestando – fra l’altro – la quantificazione dell’indennità liquidata in favore degli attori.

Con sentenza n. 17085/2014, questa Corte accoglieva i primi due motivi di ricorso, dichiarava assorbito il sesto motivo e rigettava i restanti; quindi, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte d’appello di Lecce per il prosieguo del giudizio. Il principio di diritto al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi era quello secondo cui, nell’azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra quest’ultima ed un professionista, l’indennità ex art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido; principio che, sebbene richiamato nella stessa sentenza impugnata, in concreto era stato erroneamente applicato dai giudici di merito.

Il giudizio veniva ritualmente riassunto.

La Corte d’appello di Lecce, all’esito del giudizio rescissorio, accoglieva l’impugnazione proposta dal Comune e, per l’effetto, rigettava la domanda dei professionisti, ritenendo che gli stessi non avessero provato l’esistenza ed l’entità del danno, nè ricorreva l’obiettiva difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare (così da consentire l’intervento equitativo dell’organo giudicante ex art. 1226 c.c.); compensava parzialmente le spese di lite, ponendo la restante parte a carico degli attori.

La decisione è stata fatta oggetto nuovamente di ricorso per cassazione, questa volta però proposto da C.V., da S.S. e M., in qualità di eredi di S.G., e da T.R. e Co.Sa., in qualità di eredi di Co.Co.Da.. Gli stessi hanno poi depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Il Comune di Tricase ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè degli artt. 1226, 2041 e 2697 c.c..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e un “vizio di motivazione” della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I due motivi, entrambi volti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prova del credito e ha escluso che il suo ammontare potesse essere determinato in via equitativa, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.

I ricorrenti sostengono, anzitutto, che la prova delle spese sostenute era rappresentata da tre faldoni, allegati al fascicolo di primo grado, cosicchè “una volta precisata l’entità materiale della progettazione svolta dagli attori nella sua “consistenza fisica” (nel senso proprio letterale del termine….), consegue necessariamente che, ad una tale evidenza materiale, non possa (e debba) non riconoscersi l’esistenza, in atti, della prova di costi vivi (certamente sostenuti dai ricorrenti), giacchè connaturati, “in re ipsa”, nell’ambito della progettazione stessa”. Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., omettendo di esaminare la copiosa documentazione prodotta.

Sotto questo profilo le doglianze sono inammissibili per carenza del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Infatti, i ricorrenti non hanno riportato – neppure sinteticamente – il contenuto dei documenti dai quali risulterebbero le voci di spesa indennizzabili, che il giudice del rinvio avrebbe omesso di esaminare. Essi si sono limitati ad affermare di aver depositato in primo grado una copiosa documentazione dalla quale, anche mediante il ricorso al notorio, non poteva non desumersi l’esistenza di spese sopportate nell’esecuzione della prestazione.

Anzi, espressamente aggiungono che essi non erano obbligati a conservare “le singole “pezze giustificative”” dei costi sostenuti, anche perchè i costi “venivano “inseriti” ai sensi della L. n. 143 del 1949 (Tariffe ingegneri ed architetti) nella voce più ampia di “spese forfettarie””, nè al momento della domanda avrebbero potuto “procedere ad un miracoloso recupero di tali voci di spesa, essendo decorso ormai oltre un decennio dal loro sostenimento”.

Dunque, gli stessi ricorrenti riconoscono che dai tre faldoni prodotti non si sarebbe potuta trarre la prova diretta del danno emergente. A questo punto essi aggiungono che la corte territoriale aveva, comunque, ampia possibilità di manovra nella determinazione del quantum, potendo porre a fondamento della propria decisione il fatto notorio. Era, infatti, evidente che i professionisti avevano dovuto necessariamente sostenere delle spese vive per la redazione di tutti quei progetti. Quindi, il giudice d’appello avrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto di non poter fare ricorso all’art. 1226 c.c., nonostante fosse sicuramente provata l’esistenza del danno emergente e la difficoltà di determinarne l’ammontare.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, le doglianze non colgono nel segno. Infatti, l’art. 115 c.p.c., comma 2, prefigura una mera facoltà (potere discrezionale) per il giudice di avvalersi del notorio, con la conseguenza che la violazione di tale norma può astrattamente configurarsi soltanto nel caso in cui il giudice abbia fatto positivamente ricorso al fatto notorio; mentre in caso contrario, qualora il giudice non abbia ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza, non è configurabile alcun vizio e, dunque, non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al “notorio”, venendo la censura ad impingere in una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7726 del 20/03/2019, Rv. 653445 01).

Ciò posto, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile; 2) che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, Rv. 638248 – 01). Il ricorso non esame non prospetta ragioni per le quali occorrerebbe discostarsi dal citato orientamento.

Pertanto, la decisione impugnata si sottrae alle censure prospettate dai ricorrenti anche nella parte in cui ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una liquidazione equitativa del danno emergente. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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