Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9854 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9854 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Peluso Pasquale Antonio

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano n.
3937/2012

depositata il 19/9/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Peluso Pasquale Antonio contro l’Agenzia delle Entrate riguarda l’assoggettabilità ad Irpef dell’indennità integrativa speciale. Il ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. A seguito di deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 25384/13

J5

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/05/2015

e

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. I della L. 324/59, dell’art. 46 e 48 del dpr 597/73
e 42 del dpr 601/73 laddove la CTC ha escluso l’assoggettabilità ad irpef dell’indennità
integrativa.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti
nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi
titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1, lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che
prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non
concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato
abrogato per effetto della espressa previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
(cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Peluso avverso il silenzio
dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irpef.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Peluso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpef,
compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, 16/4/2015

Il Presidente

4231 del 24/02/2006; Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 20/08/2004) secondo cui l’indennità

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