Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9854 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26912/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Remo Dominici, con

studio in Genova, e dall’Avv. Prof. Francesco D’Ayala Valva, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Liguria il 9 maggio 2018 n. 535/01/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 9 maggio 2018 n. 535/01/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2005 (con i relativi accessori), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di F.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 22 marzo 2016 n. 761/20/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto dell’illegittimo raddoppio dei termini per l’accertamento ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102. F.M. si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la questione inerente al raddoppio dei termini per l’accertamento ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, fosse stata dedotta col ricorso originario della contribuente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2-bis e comma 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver erroneamente ritenuto la natura sostanziale del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2-bis e comma 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, con la conseguente irretroattività.

Ritenuto che:

1. La stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto dei suddetti motivi.

1.1 Secondo la sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato d’ufficio la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento sul presupposto della irretroattività della norma richiamata, ritenendo che tale facoltà rientrasse nella qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio e non esorbitasse dal limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.2 In realtà, come si vedrà, il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, si caratterizza per la duplice natura, che è sostanziale in relazione al comma 2, contenente la presunzione che gli investimenti o le attività di natura finanziaria, detenuti in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di dichiarazione, si intendono costituiti con redditi sottratti alla tassazione, e procedimentale, in relazione ai commi 2-bis e 2-ter, contenenti il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, per la notifica degli atti di accertamento della evasione presunta di cui all’art. 12, comma 2, ed il raddoppio dei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni comminate dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1990, n. 227, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.

1.4 Secondo la sentenza impugnata, il ricorso originario della contribuente aveva dedotto, rispettivamente, l’illegittima applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all’assenza di preventivo contraddittorio endoprocedimentale, nonchè l’infondatezza, la genericità e l’astrattezza degli elementi posti a sostegno della presunzione recata dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, e la preesistenza del patrimonio investito all’anno 2005.

1.5 Premettendo che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (tra le altre: Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25756), proprio in relazione al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, questa Corte ha recentemente stabilito che: “In applicazione di tale principio è stato evidenziato che il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d’ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d’appello” (Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2020, n. 1291).

1.6 Ne discende che l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere di accertamento non può ritenersi implicita nella generica lagnanza della violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, ma deve costituire oggetto di una precisa e specifica deduzione in sede di impugnazione dell’atto impositivo.

Ciò che non pare sia avvenuto nel caso di specie, essendosi limitata la contribuente a contestare non il quando, ma il quomodo dell’esercizio del potere impositivo.

1.7 D’altra parte, questa Corte ha evidenziato che: “La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perchè le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perchè una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui al medesimo art. 12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicchè esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2″ (in termini: Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632).

Ne deriva che, pur non applicandosi la presunzione di evasione con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, il potere di accertamento può, comunque, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nel termine raddoppiato anche in relazione a periodi di imposta di risalenza anteriore all’anno 2009 (come, nella specie, all’anno 2005).

2. Su tali premesse, è evidente che il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, confermando il rilievo ufficioso della decadenza dell’amministrazione finanziaria in relazione ad un termine ancora pendente al momento della notifica alla contribuente dell’atto impositivo in virtù del raddoppio disposto con efficacia ex tunc dalla norma procedimentale.

3. Pertanto, stante la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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