Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9854 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 05/05/2011), n.9854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – est. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL FARO DI FERRUZZI RENATO & DELLA ROSA AMILCARE SNC, in

persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO PURIFICATO 147, presso

lo studio dell’avvocato CARDILLI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il resistente l’Avvocato dello Stato SANTORO, che si

riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Risulta dagli atti che la s.n.c. “Il Faro” di F.R. e D.R.A. vantava nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: un credito di imposta per IVA 1995 per cui l’Ufficio aveva già emesso disposizione di pagamento n. (OMISSIS) di L. 18.639.000 (in luogo delle L. 27.000.000 richieste);

un credito per IVA 1993 di L. 20.612.000 a seguito di acquiescenza da parte dell’Ufficio alla sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 3746000 del 29 novembre 2000.

Con lettera raccomandata del 21 luglio 2001 l’Ufficio aveva disposto la sospensione dei due rimborsi “per carichi pendenti” ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23.

Contro tale provvedimento la s.n.c. aveva proposto ricorso che era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale in ragione del credito di L. 118.449.600 vantato dal fisco nei confronti della contribuente.

La s.n.c. “Il Faro” ricorse in appello facendo valere che per il credito IVA del 1993 era cessata la materia del contendere avendo l’Ufficio provveduto al pagamento; per il credito del 1995 deduceva la illegittimità della sospensione anche in ragione della mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti opposti dall’Agenzia delle entrate, peraltro neppure specificati in alcun modo.

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al credito 1993 mentre ha respinto l’appello della snc in relazione al credito 1995.

La società ha proposto ricorso per cassazione svolgendo due motivi di censura alla sentenza impugnata: violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23 e vizio di motivazione. L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, di cui sostiene la non applicabilità nel caso in esame.

La censura è fondata. La norma di cui si assume la violazione prevede in effetti la possibilità di sospendere il pagamento dei debiti dell’amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente non a fronte di una qualunque ipotesi di controcredito fiscale, ma solo se si tratta di credito fiscale per sanzioni già contestate o irrogate con atto notificato, ancorchè non definitivo, laddove in caso di definitività d’ufficio competente per il rimborso può pronunziare direttamente la compensazione ai sensi del secondo comma.

Nella specie non risulta che il credito fiscale dipendesse da contestazione o irrogazione di sanzioni e quindi la norma cui ha fatto ricorso l’Agenzia delle entrate era inapplicabile.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della snc “11 Gaio” e F.R. e D.R.A.; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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