Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9853 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3333/2007 proposto da:

COMUNE DI GAGGIO MONTANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo Studio PLACIDI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GUALANDI Gilberto, GUALANDI FEDERICO, giusta Delib. G.M. 13

gennaio 2007, n. 111, e giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato BORDONI Gabriele,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2005 del GIUDICE DI PACE di PORRETTA

TERME, depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Porretta Terme ha accolto l’opposizione proposta dal sig. M. E.F. a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) accertata dalla Polizia Municipale di Gaggio Montano mediante apparecchiatura “autovelox 104-C2”, sul rilievo che il verbale impugnato era sostitutivo di precedente verbale relativo al medesimo illecito, già impugnato dall’opponente, e che l’apparecchiatura utilizzata non risultava essere stata sottoposta a periodica taratura nè omologata;

che il Comune di Gaggio Montano ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso vengono formulate tre distinte censure;

che con la prima di esse si deduce che illegittimamente il giudice di merito abbia ritenuto che il Comune non aveva il potere di sostituire il precedente verbale di contestazione del medesimo illecito, già fatto oggetto di impugnazione, per adeguarsi a quanto statuito da Corte Cost. n. 27/2005 a proposito della decurtazione dei punti patente in caso di mancata identificazione del conducente del veicolo;

che la censura è manifestamente fondata, dato che l’avvenuta impugnazione di un atto amministrativo non priva la pubblica amministrazione del suo potere di autoannullamento del provvedimento illegittimo;

che la seconda censura, con cui si contesta la prima ratio della decisione impugnata (l’omessa taratura), è del pari manifestamente fondata, avendo questa Corte già avuto occasione di escludere la sussistenza di un obbligo di legge si sottoporre a periodica taratura le apparecchiature utilizzate per l’accertamento dell’eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142 C.d.S. (cfr., per tutte, Cass. 23978/2007 e 29333/2008);

che la terza censura, con cui, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito abbia affermato il difetto dell’omologazione dell’apparecchiatura senza prendere in considerazione il decreto di omologazione prodotto in giudizio, è a sua volta manifestamente fondata, atteso che effettivamente la sentenza impugnata non da conto di tale documento;

che conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati nell’accogliere la prima e la seconda censura, e motiverà quanto alla sussistenza dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata nella specie;

che al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Porretta Terme in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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