Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9853 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24717-2010 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GOTTARDO 21,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CESARE CAPOTORTO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOTORTO che ha chiesto

l’accoglimento e deposita in udienza sent. n. 26049 del 16/12/2016,

copia avviso di rettifica e di liquidazione n. (OMISSIS)

dell’Ufficio di Foggia dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

M.A. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 83/27/10 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per imposta di registro notificatole nella sua qualità di notaio rogante una compravendita di compendio immobiliare del giugno 2005.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che: diversamente da quanto ritenuto dal notaio rogante, l’oggetto della compravendita non riguardasse beni strumentali assoggettati ad Iva, bensì un’azienda costituita da uno stabilimento vitivinicolo; come tale, assoggettata ad imposta di registro in misura non fissa, ma proporzionale; – la maggiore imposta di registro, di natura principale, fosse stata correttamente richiesta al notaio rogante in applicazione della disciplina dell’adempimento unico per via telematica, e del controllo dell’atto di cui al D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, come mod. dal D.Lgs. n. 9 del 2000, art. 1.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., allegando sentenza CTP Foggia n.376/7/09, passata in giudicato l’11 gennaio 2011, di accoglimento del ricorso proposto dalle parti negoziali della compravendita in relazione alla medesima questione sottesa all’atto impositivo qui opposto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, come mod. dal D.Lgs. n. 9 del 2000, art. 1; art. 102 c.p.c. e art. 111 Cost.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare, con ciò violando il principio del contraddittorio e la disciplina del litisconsorzio necessario, che il presente procedimento si era svolto nei soli confronti del notaio rogante (sostituto d’imposta), non anche delle parti contraenti (sostituiti). Ciò determinerebbe anche la possibilità di conflitti decisionali, posto che questi ultimi erano stati raggiunti da un diverso avviso di liquidazione per il medesimo atto; separatamente opposto e già annullato dalla citata sentenza CTP Foggia n. 376/7/09 (doc.3).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del cit. D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, come mod. dal D.Lgs. n. 9 del 2000, art. 1. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la riqualificazione dell’atto di compravendita D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 non spettava al notaio (che aveva adempiuto telematicamente, per conto dei contraenti, l’obbligo tributario sulla base dei soli elementi a lui noti, così come desumibili dall’atto), e nemmeno all’amministrazione finanziaria in sede di controllo formale di adempimento telematico ai sensi della disciplina menzionata. Là dove l’amministrazione finanziaria, violando quest’ultima, aveva invece operato la riqualificazione della compravendita, in termini di cessione aziendale, facendo ricorso anche ad elementi extratestuali (la deduzione del medesimo compendio immobiliare in un precedente contratto di affitto di azienda), non ammissibili se non nell’ambito di una normale procedura di rettifica e liquidazione.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, o comunque insufficiente, motivazione in ordine alla natura dell’atto rogato. Per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni per cui tale atto avrebbe riguardato non già un trasferimento di beni strumentali assoggettato ad Iva, ma un complesso aziendale assoggettato ad imposta proporzionale di registro.

p. 2. Tutte le censure così individuate devono ritenersi superate dal sopravvenire di un’assorbente ragione di accoglimento del ricorso per cassazione; costituita dal già citato giudicato formatosi sulla sentenza CTP Foggia n. 376/7/09.

Sul piano processuale, si tratta di un giudicato che non poteva essere dedotto nè nei precedenti gradi di giudizio, nè unitamente al ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, la ricorrente aveva già specificamente richiamato la possibile incidenza, sulla presente controversia, degli effetti derivanti dalla medesima sentenza, una volta divenuta definitiva) perchè venuto ad esistenza in pendenza del giudizio di legittimità. Correttamente, dunque, esso è stato prodotto in allegato alla memoria difensiva d’udienza, in occasione della quale risulta altresì essere stato debitamente notificato all’agenzia delle entrate (sulla non operatività, nel caso di giudicato sopravvenuto, dei limiti di produzione documentale ex art. 372 c.p.c., tra le più recenti: Cass. 11365/15).

Sul piano sostanziale, la ricorrente ha inteso giovarsi degli effetti riflessi di tale giudicato il quale – ancorchè emesso nei confronti non suoi, ma delle parti negoziali della compravendita oggetto di registrazione – assume qui rilevanza ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2.

In ambito di solidarietà tributaria – qual è quella sussistente, ai fini dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 – si è affermato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le altre: Cass. 1589/06; 11499/09; 26008/13; 5725/16). In base al quale – fermo restando il principio generale di cui all’art. 1306 cit., comma 1, secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio – opera tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dal comma 2 della norma in esame; in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (ma si tratta di ipotesi qui non ricorrente) solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica posizione.

Ciò posto, il giudicato invocato dal notaio ricorrente ha in effetti stabilito l’infondatezza della pretesa impositiva nei confronti dei contraenti per ragioni attinenti, non alla specifica posizione personale di costoro, bensì all’elemento oggettivo – comune a tutti i co-obbligati in solido alla registrazione – rappresentato dall’interpretazione della compravendita; e, segnatamente, dalla esatta individuazione dell’oggetto del trasferimento. La sentenza passata in giudicato ha infatti escluso che dalla compravendita immobiliare presentata alla registrazione risultassero elementi tali da far ritenere che tale oggetto fosse individuabile “in un’azienda nel suo complesso o un suo ramo”, invece che nei beni immobili considerati in sè; cioè in assenza di unitaria vocazione organizzativa e produttiva ex art. 2555 c.c.. Non vi è, dunque, dubbio alcuno che si tratti proprio dello stesso profilo dedotto nell’opposizione all’atto impositivo notificato dall’amministrazione finanziaria, in forza delle medesime contestazioni, al notaio ricorrente.

Nulla è perciò di ostacolo all’accoglimento dell’istanza di quest’ultimo; volta ad ottenere l’estensione a suo favore, in quanto soggetto coobbligato in solido, degli effetti favorevoli di tale irrevocabile accertamento.

In definitiva, la sentenza impugnata va, per tale ragione, cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo del notaio rogante.

La delicatezza della questione interpretativa del contratto, in una con la solo sopravvenuta formazione del giudicato, depongono per l’integrale compensazione delle spese processuali dei giudizi di legittimità e merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo del merito, accoglie il ricorso introduttivo del notaio M.;

– compensa le spese dei giudizi di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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