Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9853 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9853 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ferrara Andrea Raffaele, elett.te dom.to in Roma, alla via Giudo Alfani 11, presso lo studio
dell’avv. Cozzolino, rapp.to e difeso dall’avv. Roberto D’Amato , giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
65/48/13 depositata il 18/2/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ferrara Andrea Raffaele

contro l’Agenzia delle Entrate

ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RE5010402008/2009 per irpef
2004 sulla base di un preliminare di acquisto di bene immobile per E 330.000,00 e sul con-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 25374/13

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Data pubblicazione: 14/05/2015

ferimento di somme di denaro in società di capitali. Con la decisione in epigrafe, la CTR
ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP
di Caserta n. 570/16/10 che aveva accolto il ricorso del contribuente, sul rilievo che il
contribuente non era stato in grado di dimostrare la provenienza delle somme versate al
promittente venditore. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con contro-

stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti non hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con la intitolazione “1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” il
ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di valutare la presenza dei presupposti di legge
per due o più periodi di imposta; che l’Ufficio avrebbe disatteso il D.M. 10/9/1992; che
l’Ufficio non “poteva ribaltare l’onere della prova”.
La censura è inammissibile alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza
n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830) secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto
di “sufficienza” della motivazione.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge.

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Ordinanza pag. 2

ricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. è

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

complessivi E 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Il,prsidente

Così deciso in Roma, 16/4/2015
dott

o Cicala

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in

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