Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9852 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18915-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2093/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

V.A. impugnava davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la Delib. 19 luglio 2003 con la quale il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS) aveva deliberato di incaricare l’amministratore di stipulare un contratto con la ditta GE.FRA. Costruzioni per l’esecuzione di lavori di manutenzione, ammontanti ad Euro 48.800 da eseguire sulle parti condominiali ed Euro 40.300 sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini;

nelle more del giudizio all’attore veniva notificato in data 8 aprile 2004 il decreto ingiuntivo relativo alle prime spese sostenute dall’impresa sulla base del calcolo complessivo dei lavori per l’importo della somma di Euro 4919. Avverso tale decreto proponeva opposizione il condomino V.A., rigettata dal Tribunale. In data 25 maggio 2008 le parti transigevano la lite dando atto della posizione debitoria di V., per l’importo residuo di Euro 1042, a saldo del complessivo importo di Euro 9149, con esclusione dei “lavori individuali” per i quali era già intervenuto pagamento;

la ditta esecutrice dei lavori, in data 7 novembre 2006, otteneva nei confronti del Condominio un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 24.283, non opposto dal debitore. A causa dell’inadempimento del Condominio, la ditta notificava il precetto di pagamento anche nei confronti di V.A. con il quale, però, la causa veniva conciliata mediante rinuncia del creditore ad ogni pretesa (scrittura privata del 14 giugno 2007);

la ditta GE.FRA. otteneva il pagamento dell’importo di Euro 17.113, in via transattiva dal condomino P.G. il quale, nel gennaio 2008, dopo avere effettuato il pagamento, richiedeva, in via di regresso, al condomino V.A. la somma di Euro 3886, determinata sulla base delle tabelle millesimali;

P.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Nocera, V.A. dando atto della richiesta di pagamento e del relativo atto di precetto da parte della impresa GE.FRA. Costruzioni, del successivo atto di transazione e del pagamento della somma di Euro 17.113;

si costituiva V.A. deducendo che il riparto delle spese relative al contratto di appalto del 2 dicembre 2003, pari ad Euro 89.158 era stato erroneamente determinato senza tenere conto che i lavori riguardavano, sia le parti di proprietà esclusiva, che quelle comuni e che la Delib. condominiale era stata impugnata, come pure la decisione di rigetto dell’impugnazione e che in appello la controversia era stata definita in via transattiva;

il Giudice di pace di Nocera, con sentenza del 28 maggio 2012, rigettava la domanda proposta nei confronti di V.A. rilevando che il condomino P. avrebbe potuto limitarsi a pagare la propria quota, lasciando al condominio il conteggio dell’effettivo ammontare;

avverso tale decisione proponeva appello P.G. deducendo l’omessa valutazione delle risultanze probatorie, rilevando che l’orientamento richiamato dal Giudice di pace era sorto successivamente ai fatti dedotti in giudizio e che la decisione non individuava le norme giuridiche applicate;

si costituiva V.A. chiedendo il rigetto della impugnazione;

il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza della 18 dicembre 2017, accoglieva l’impugnazione condannando V.A. al pagamento della somma di Euro 3.886,34 con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.A. affidandosi a due motivi. L’intimata non svolge attività processuale in questa fase.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1298 e 1299 c.c. e dell’art. 1314 c.c. e 1123 c.c.. Al momento della domanda giudiziale (anno 2010) V. non era debitore del Condominio e quindi, non sarebbe stato possibile esperibile alcuna azione di regresso nei suoi confronti. In particolare, P. avrebbe dovuto sapere che V., dopo avere corrisposto il dovuto, non aveva interesse a pagare anche le spese relative a opere che non lo interessavano (balconi e rete fognaria). Il creditore avrebbe dovuto informarsi presso l’amministratore del condominio riguardo alla posizione debitoria o meno dei diversi condomini;

preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso conformato realizzando il c.d. assemblaggio per ricostruire la vicenda processuale trovando applicazione il principio secondo cui il ricorso per cassazione redatto attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016). Nel caso di specie alla sequenza degli atti della causa, riprodotti in copia, non si fa seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione;

a prescindere da ciò il motivo è inammissibile sotto altri profili:

– in primo luogo perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 riguardo al mancato riferimento alla composizione del condominio e alle posizioni eventualmente debitorie di altri soggetti, oltre che delle vicende specifiche relative al giudizio di impugnazione della Delib. condominiale (sommariamente accennate nella parte del ricorso dedicata alla esposizione del fatto) e del contratto di appalto, la natura delle opere e la presunta non riferibilità di parte di esse alla posizione del ricorrente;

– in secondo luogo non si confronta con la decisione impugnata che riguarda la non opponibilità al terzo ( P.) della transazione e la circostanza, non contrastata, della permanenza delle tabelle millesimali asseritamente illegittime;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il mancato esame di un fatto decisivo e la motivazione solo apparente. Il Tribunale non avrebbe preso in esame l’intervenuto pagamento da parte di V.A., nel marzo 2005, dell’importo complessivo di Euro 8800, come riconosciuto dall’amministratore. Il giudice di appello non avrebbe valutato che il pagamento di tale somma costituiva circostanza opponibile al creditore, erroneamente definendo il Condominio quale soggetto terzo, rispetto alla posizione di P.. Erronea sarebbe anche l’argomentazione secondo cui il principio dettato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2008 non avrebbe potuto essere applicato alla domanda proposta da P.. Sotto altro profilo, la decisione del Tribunale sarebbe errata riguardo alla necessità di modificare le tabelle millesimali, poichè sarebbe stato sufficiente solo correggere il criterio di ripartizione delle spese, adottato dall’amministratore. Il rapporto giuridico riguarderebbe tre soggetti, la ditta incaricata di eseguire le opere di manutenzione, l’odierno intimato e V.A.. Nello stesso modo sarebbe errata l’affermazione giuridica del Tribunale secondo cui non sarebbe opponibile a P. il pagamento della quota di pertinenza di V.A. in favore del condominio, perchè si tratterebbe di soggetto terzo. In realtà anche l’odierno intimato fa parte del condominio e quindi sarebbe a conoscenza delle vicende condominiali relative al pagamento delle somme in favore dell’impresa di costruzioni;

il motivo è inammissibile poichè esula del tutto dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 invocato che riguarda il mancato esame di un fatto storico. Al contrario, il ricorrente ripropone questioni di diritto (opponibilità dell’effettivo saldo effettuato nel 2008, rapporto trilaterale, mancanza della qualità di terzo estraneo alla transazione, esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato) ovvero questioni di fatto dedotte in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 (intervenuto pagamento nel marzo 2005 della somma di Euro 2388 che, unitamente alle somme già corrisposte consentirebbe di pervenire all’importo complessivo di Euro 8884; conoscibilità da parte del condomino P. delle vicende relative ai pagamenti per le opere di manutenzione, ecc);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità;

mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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