Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9852 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19745-2010 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ERMELINDA COSENZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO PETRICONE giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

TRIBUTI ITALIA SPA;

– intimato –

sul ricorso 29106-2012 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo STUDIO COSENZA ERMELINDA E CHAINELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO PETRICONE giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBANO LAZIALE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

TRIBUTI ITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 286/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/11/2011 e avverso la sentenza n. 1/2010 depositata

il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETRICONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MONTELLA per delega

dell’Avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

D.G. ha proposto due distinti ricorsi (nn.19745/10 e 29106/12 rg.) per la cassazione delle sentenze n. 1/22/10 del 22 gennaio 2010 e n. 286/10/11 del 21 novembre 2011, con le quali la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto legittimi: – (prima sentenza) l’avviso di accertamento (n.523) notificatogli dal Comune di Albano Laziale, tramite la concessionaria Tributi Italia spa, per mancato pagamento Tosap 2005; – (seconda sentenza) l’ingiunzione di pagamento emessa per mancato pagamento del medesimo tributo per le annualità 2004 e 2005 (come da avvisi di accertamento nn.523 cit. e 792).

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: – la tassa in oggetto fosse dovuta perchè gravante su una porzione residua di terreno divenuta di proprietà comunale, pur in mancanza di un formale atto di cessione, in forza della convenzione di lottizzazione intercorsa tra le parti il 25 agosto ‘79; – la destinazione pubblica di tale area, rilevante ai fini Tosap, fosse confermata dal certificato di destinazione urbanistica in atti, facente richiamo a variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato esecutivo.

Resiste con controricorso il Comune di Albano Laziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Va preliminarmente disposta la riunione – per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – dei due ricorsi così proposti.

p. 2.1 Per quanto concerne il primo ricorso per cassazione (n. 19745/10), il D. deduce sei motivi.

Con il primo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale egli aveva lamentato la carenza di motivazione della sentenza di primo grado; nella parte in cui non aveva dato conto della propria doglianza di carenza di motivazione, e mancata indicazione dell’unità organizzativa competente (L. n. 241 del 1990, artt. 4 e 5), dell’avviso di accertamento opposto.

Con il secondo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.p.c., segg. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38; nonchè insufficiente motivazione in ordine alla corretta interpretazione della premessa e dell’articolato della citata convenzione tra le parti 25 agosto 1979. Da tale convenzione (art. 11) si desumeva, in particolare, che la proprietà dell’area in questione non era stata acquisita di diritto dal Comune (che non ne aveva mai fatto richiesta, lasciandola nella disponibilità di esso ricorrente), dal momento che il trasferimento in proprietà al Comune aveva ad oggetto, nell’ipotesi di loro mancato completamento entro cinque anni dalla stipulazione, non già le aree che residuavano dalla lottizzazione (come quella colpita da Tosap), ma soltanto le, opere di urbanizzazione primaria che esso ricorrente, con gli altri comproprietari, si era assunto l’obbligo di eseguire (come descritte negli artt. 5-9 della convenzione). Addivenendo a diversa interpretazione, il giudice di appello aveva violato vari parametri legali di interpretazione del contratto (letterale, finalistico, di interdipendenza delle clausole), così da travisare l’effettiva intenzione delle parti e, al contempo, il presupposto stesso della Tosap, rappresentato dalla proprietà pubblica dell’area.

Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, art. 61 e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38. Per avere la commissione tributaria regionale fondato il proprio convincimento sul carattere pubblicistico dell’area sulla base di un documento – il certificato di destinazione urbanistica 29 ottobre 2009 – che il Comune aveva prodotto, in appello, senza rispettare il termine di 20 giorni liberi prima della trattazione in pubblica udienza, ex art. 32, comma 1, cit..

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38; dal momento che, come si evinceva dal certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione era stato incluso in zona destinata a servizi pubblici solo con la variante al piano regolatore generale del luglio 2008; e, dunque, successivamente alla annualità di imposta in esame (2005).

Con il quinto motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, artt. 826 – 828 c.c., ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Dal momento che, quand’anche si ritenesse che il terreno in questione fosse stato effettivamente trasferito gratuitamente al Comune in forza della convenzione, esso doveva comunque rientrare nel patrimonio disponibile di quest’ultimo, con conseguente esenzione Tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 5). Ciò perchè, indipendentemente dalle risultanze urbanistiche, l’acquisizione del terreno al patrimonio indisponibile dell’ente presupponeva la sua concreta ed effettiva utilizzazione per scopi pubblicistici (nella specie mai verificatasi); non essendo a tal fine sufficiente un mero progetto di lottizzazione, ovvero una mera intenzione, ancorchè espressa in un atto amministrativo.

Con il sesto motivo il D. lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione della disciplina Tosap. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato l’ininfluenza probatoria della ordinanza Tar Lazio n. 2796/04 con la quale era stato accertato sebbene a diverso fine, inerente l’impugnativa cautelare della diffida comunale di demolizione della nuova recinzione da lui apposta al terreno in oggetto – che, su quest’ultimo, il Comune non aveva “adottato atti idonei all’utilizzo della medesima per fini pubblici”.

p. 2.2 Per quanto attiene al secondo ricorso per cassazione (n. 29106/12), il D. riproduce analoghe censure, salvo dedurre – sotto forma di primo motivo eccezione di giudicato esterno con riferimento alla sentenza CTR Lazio n. 11/3/11 (confermativa della sentenza CTP Roma 428/46/08) di annullamento dell’avviso di accertamento Tosap 2004, costituente parte della pretesa impositiva di cui all’ingiunzione di pagamento opposta nel presente procedimento. Sentenza – inserita nel ricorso per cassazione ed allegata, con attestato di definitività, nel fascicolo di parte ricorrente sub doc.12 – passata in giudicato il 5 marzo 2012, dunque successivamente alla pubblicazione delle sentenze qui impugnate.

p. 3.1 L’eccezione così proposta è fondata, con effetto assorbente di ogni altra censura.

Il giudicato di non debenza dell’imposta esplica infatti portata preclusiva nel presente procedimento.

E ciò non soltanto con riguardo all’anno 2004 (per il quale vi è stata parziale sovrapposizione di procedimenti giurisdizionali), ma anche all’anno 2005.

Va fatta qui applicazione dell’orientamento di legittimità – già fissato da Cass. SU 13916/06 – secondo cui, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15).

L’espansione nel tempo del giudicato così formatosi presuppone – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.

Questa situazione è qui positivamente riscontrabile.

Il giudicato di cui in CTR Lazio n.11/3/11, cit., ha infatti accertato, nel medesimo terreno qui in esame (così come dedotto nella medesima convenzione intercorsa tra le parti nell’agosto ‘79), natura di area esente da Tosap. Il giudizio così reso, sebbene relativo al 2004, si è basato su un dato prettamente obiettivo della fattispecie impositiva; appunto insito nell’inserimento dell’area in una tipologia legale di esenzione.

Ora, non vi è dubbio che tale valutazione attenga a caratteristiche intrinseche dell’area di natura durevole, così da valere anche per l’annualità immediatamente successiva a quella considerata. Nè, d’altra parte, l’amministrazione intimata – che, pure, ha contestato sotto diversi profili il giudicato in esame – ha dedotto il sopravvenire di elementi tali da far ritenere mutato, tra il 2004 ed il 2005, il quadro fattuale di riferimento dell’imposizione.

E, nemmeno, l’amministrazione controricorrente ha ritenuto di confutare l’affermazione del D., secondo cui l’area in questione – indipendentemente dal suo asserito passaggio alla proprietà comunale – ha comunque mantenuto, negli anni in questione, lo stesso stato di sostanziale quiescenza e mancata destinazione a qualsivoglia uso pubblico o privato che già lo segnava, alcuni decenni prima, all’epoca della stipula della convenzione.

p. 3.2 Altro è a dire, con l’amministrazione comunale, che il giudicato in questione tale in realtà neppure sarebbe; in quanto fondato su affermazioni a tal punto sconclusionate e contraddittorie sulla destinazione pubblica dell’area e sulla conseguente sua sottrazione a Tosap, da risultare finanche del tutto privo di una afferrabile ratio logico-giuridica; suscettibile di precludere, in questa sede, una diversa ed autonoma valutazione della medesima fattispecie colà già malamente delibata.

Questa impostazione non può trovare condivisione.

Non si ritiene di fare qui applicazione di quanto, in alcune occasioni, affermato da questa corte di legittimità (richiamato dalla parte controricorrente) nell’escludere qualsivoglia portata preclusiva al giudicato senza ratio (v. Cass. nn. 18041/09 e 23918/10, secondo cui il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, qualora non sia da esso dato di ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento).

Si tratta infatti di decisioni – peraltro rese in situazioni patologiche di assoluta eccezionalità – che non si conciliano con l’attitudine imperativa e conformativa del rapporto giuridico che l’ordinamento assegna in via generale al giudicato ex art. 2909 c.c.; senza possibilità alcuna di sua sottoposizione ad ulteriore e soggettiva valutazione di tenuta ed esaustività logica o giuridica.

Tanto più in una fattispecie come la presente nella quale, pur a fronte di una motivazione effettivamente non lineare nè completamente consequenziale, è dato di ravvisare: – tanto un comando giuridico dispositivo del tutto inequivoco nel sancire la non tassabilità Tosap dell’area in oggetto; – quanto un testuale richiamo (valevole come ratio di supporto) a precedenti giurisprudenziali di legittimità (“Cass. 26402/09; 8743/87; 14865/06”) dai quali è possibile argomentare che tale non tassabilità sia stata affermata dal giudice regionale proprio in considerazione della apprensione del terreno al patrimonio disponibile del Comune; e, dunque, nell’applicazione dell’art. 826 c.c., e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 (appunto escludente, nel combinato disposto risultante dai commi primo e quinto, l’imposizione Tosap sulle aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni).

Sicchè non si ravvisano persuasive ragioni per non attribuire alla sentenza CTR in discussione – non gravata in sede di legittimità dall’amministrazione comunale soccombente – portata vincolante nel presente giudizio.

Ne segue, in definitiva, l’accoglimento dei ricorsi riuniti; con la cassazione delle sentenze CTR impugnate.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento dei ricorsi introduttivi del D..

Le spese del presente procedimento sono poste, in ragione di soccombenza, a carico del Comune di Albano Laziale. Quanto alle spese del giudizio di merito, ne va disposta la compensazione, stante la sopravvenienza soltanto all’esito del medesimo del giudicato esterno preclusivo.

PQM

La Corte:

– dispone la riunione del ricorso n.29106/12 rg al ricorso n. 19745/10 rg.;

– accoglie i ricorsi riuniti;

– cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi del D.;

– condanna il Comune di Albano Laziale alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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