Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9852 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30655-2019 R.G. proposto da:

J.J., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Pier Alberto BOLELLI ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 1, presso lo

studio legale dell’avv. Antonio TROIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1488/10/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La contribuente J.J., titolare dell’omonima dotta individuale, ricorre con tre motivi, cui non replica per iscritto l’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi di impresa per l’anno d’imposta 2008 derivanti dal disconoscimento di costi che l’amministrazione finanziaria riteneva essere relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, respingeva l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’amministrazione finanziaria aveva fornito plurime presunzioni di inesistenza delle operazioni accertate, non superate dalle allegazioni della contribuente.

Con i tre motivi di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, lamentando in tutti i predetti motivi il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per omessa allegazione allo stesso delle visure dell’anagrafe tributaria degli operatori economici con cui la contribuente aveva intrattenuto i rapporti commerciali e che l’amministrazione finanziaria dichiarava essere evasori totali, per aver fondato l’accertamento anche sul “comportamento fiscale” di tale A.B. che si prestava a diversa interpretazione ed infine per non avere dato “riscontro oggettivo” dell’assunto secondo cui le ditte fornitrici fossero realmente inoperanti in quanto prive di strutture organizzative, attrezzature, macchinari e dipendenti. Contestava poi due affermazioni della CTR: quella secondo cui “la contribuente avrebbe pagato più di Euro 120.000,00 in contanti per saldare le fatture” e quella secondo cui le visure prodotte “dimostrano solo il tipo di attività svolta dalle ditte fornitrici”.

I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza avendo la ricorrente omesso la riproduzione nel ricorso o l’allegazione allo stesso (diversamente da quanto indicato nell’indice redatto in calce al ricorso, in cui si legge che “si depositeranno: (…); 2-fascicolo di primo e secondo grado”, invece non presenti) dell’atto impositivo di cui lamenta la carenza motivazionale e degli altri atti cui fa riferimento nei motivi di ricorso, e ciò alla stregua del noto principio giurisprudenziale secondo cui “I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell’avviso di accertamento, nè quella degli atti istruttori sui quali l’atto impugnato in primo grado si fondava)” (Cass. n. 29093 del 2018).

La censura mossa alle affermazioni della CTR è ugualmente inammissibile per difetto di specificità.

Invero, tale censura è inserita all’interno di quello (terzo motivo) con cui viene dedotto il vizio di motivazione dell’atto impositivo senza alcuna specificazione del tipo di vizio denunciato e ciò lo rende inammissibile, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, nel quale si richiede che i motivi di ricorso siano specifici, e quindi dotati di un contenuto identificativo che consenta di valutare se il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (cfr. Cass. n. 27466 del 2017). In conformità a tale principio, questa Corte ha affermato che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti” (Cass. n. 28453 del 2017; n. 28179 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata, tra cui Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013) specificando che “il ricorso per cassazione deve contenere la specifica ragione di una censura di guisa da evitare che tale mezzo di impugnazione (a critica vincolata e non libera) concreti una sorta di lasciapassare per una riedizione del giudizio di merito che consenta, addirittura, di andare oltre i limiti della specificità dei motivi già posti nel giudizio di appello, in cui si richiede la proposizione di un progetto alternativo di decisione rispetto alla sentenza di primo grado. Opinando diversamente si consentirebbe uno stravolgimento dell’indefettibile natura propria del giudizio di cassazione finalizzato a garantire l’esatta interpretazione e l’uniforme applicazione delle norme di diritto. In particolare parte ricorrente deve sempre adempiere l’onere di dare concretezza alla singola censura mossa esponendo in quali specifici passaggi la sentenza impugnata si presenti errata o incomprensibile, di guisa che il ricorso per motivi di legittimità in Cassazione (che è ricorso a critica vincolata) non finisca per essere contrassegnato da una vasta gamma di censurabilità tale da configurare una maglia ancor più larga di quella oggi legislativamente prevista per la proposizione dei motivi di appello” (Cass. n. 28756 del 2017).

Orbene, il ricorrente non si è attenuto a tali principi, stante la modalità, del tutto generica, di deduzione della censura in esame, non essendo nè specificato, nè desumibile dal contesto argomentativo della stessa, se sia imputato ai giudici di secondo grado un errore di diritto o l’omessa valutazione del materiale probatorio o altro vizio tra quelli previsti dal codice di rito.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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